È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Legge n. 11 del 2026, che istituisce la centralizzazione delle domande di cittadinanza italiana per i maggiorenni residenti all'estero. La nuova normativa entra in vigore il 19 febbraio 2026 e modifica la procedura di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (iure sanguinis).
Il regolamento trasferisce la responsabilità di elaborare queste richieste a un nuovo organismo centrale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede a Roma.
Cosa cambia per chi vive fuori dall'Italia?
A partire da 1 gennaio 2029Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da maggiorenni residenti all'estero non saranno più trattate dai consolati, ma saranno gestite esclusivamente da un nuovo ufficio centrale a Roma.
Questo nuovo modello si applica solo alle richieste provenienti da adulti. Casi che riguardano:
- conferma della cittadinanza per le persone già riconosciute,
- figli minori di cittadini italiani precedentemente riconosciuti,
Per tali questioni rimarranno competenti i consolati italiani, così come il rilascio dei rispettivi certificati di cittadinanza.
Come verranno spediti gli ordini?
Ai sensi di legge, le domande devono essere presentate esclusivamente per posta, corredate dalla documentazione cartacea originale e dalla ricevuta del pagamento delle tasse applicabili. Questa regola si applica anche in presenza di piattaforme digitali e le spese di spedizione sono a carico del richiedente.
La nuova sede di Roma potrà inoltre stipulare contratti con operatori specializzati per la digitalizzazione, la ricezione e l'archiviazione dei documenti trasmessi.
Tutte le comunicazioni successive all'invio saranno effettuate elettronicamente e le notifiche saranno valide a partire dalla data di invio delle e-mail all'indirizzo indicato nel processo.
Il termine massimo per il completamento dei processi sarà di 36 mesi.
Scadenze di attuazione
La legge stabilisce che la nuova struttura diventerà operativa il 1° gennaio 2029. Nei primi due anni (2029 e 2030), il nuovo organismo potrà ricevere un numero limitato di domande, in base al numero totale di domande presentate ai consolati nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge.
Fino ad allora, i consolati continueranno a ricevere le domande normalmente, con un limite annuale al numero di domande trattate. Tale limite sarà equivalente al numero di riconoscimenti completati nell'anno precedente, con un minimo obbligatorio di 100 domande per consolato all'anno.
Rafforzare le infrastrutture e i finanziamenti
Per attuare la nuova politica, il Ministero degli Affari Esteri si baserà su:
- 2 nuove posizioni di direzione generale,
- 30 nuovi dipendenti,
- 55 nuovi assistenti.
È autorizzata l'assunzione di personale a tempo indeterminato tramite l'utilizzo dei concorsi pubblici esistenti, a partire dal 2026. Sono previste risorse pubbliche per infrastrutture, personale e formazione, per un totale di oltre 10 milioni di euro fino al 2028.
La legge ridefinisce anche le modalità di ridistribuzione delle tasse consolari, con il 25% degli importi destinato al fondo di retribuzione variabile per i dipendenti non dirigenti del Ministero.
Vedi la pubblicazione qui: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana







































