Il Tribunale civile di Trento ha riconosciuto, il 6 maggio 2026, la cittadinanza italiana di quattro minori siriani nati fuori dall'Italia, figli di un rifugiato naturalizzato cittadino italiano. La decisione contraddice direttamente... interpretazione adottata dal Ministero dell'Interno e può interessare migliaia di casi simili.
La sentenza stabilisce che le restrizioni introdotte dalla riforma della cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli di coloro che acquisiscono la cittadinanza per naturalizzazione. Tale interpretazione apre la strada a possibili ricorsi da parte delle famiglie le cui domande sono state respinte o sospese sulla base di circolari ministeriali.
Il caso
Una famiglia siriana è arrivata in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari e si è stabilita a Trento, dove risiede ininterrottamente da allora. Nel luglio 2023, il padre ha presentato domanda di naturalizzazione, avendo completato i cinque anni di residenza richiesti per i rifugiati. Il decreto presidenziale è stato emesso il 24 marzo 2025.
Il giuramento di cittadinanza è stato prestato il 5 giugno 2025, dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Il comune ha riconosciuto la cittadinanza ai due bambini nati in Italia, ma l'ha negata agli altri quattro, nati in Siria, nonostante risiedano a Trento dal 2018.
Il padre ha presentato ricorso al tribunale. ma è morto prima della sentenza.Il giudice ha riconosciuto che il decesso non pregiudica l'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli, poiché tale diritto si era già consolidato con il soddisfacimento dei requisiti di legge.
Cosa prevede la riforma del 2025?
Legge n. 74 del 2025, derivante dal Decreto Tajani, ha creato l'articolo 3-bis nella legge italiana sulla cittadinanza, con l'obiettivo di limitare la trasmissione automatica della nazionalità per discendenza a coloro che sono nati all'estero senza un effettivo legame con l'Italia, fenomeno diffuso tra le comunità italo-brasiliane e italo-americane.
Il Ministero dell'Interno ha interpretato tale restrizione nel senso che si applicherebbe anche ai figli di cittadini naturalizzati, richiedendo che il padre abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita dei figli all'estero. Per coloro che sono arrivati nel Paese già con i propri figli, come in questo caso, tale condizione è impossibile da soddisfare.
Il ragionamento della corte
Il giudice di Trento ha respinto questa interpretazione per due motivi. Secondo il criterio sistematico, l'articolo 3-bis è stato concepito per azzerare retroattivamente una “cittadinanza virtuale” ereditata per via di sangue attraverso le generazioni, un meccanismo che non esiste nella naturalizzazione, dove la cittadinanza si acquisisce in un momento presente e concreto. Il recente decisione della Corte costituzionale italianaNella sentenza n. 63 del 2026, tale principio è stato espressamente citato a sostegno di questa tesi.
Interpretando letteralmente tutte le norme menzionate nell'articolo 3-bis riguardano la cittadinanza per nascita, filiazione, adozione o riacquisizione per legame di sangue. L'articolo 14, che garantisce la cittadinanza ai figli minori di coloro che acquisiscono la cittadinanza per naturalizzazione, rientra in questo ambito solo quando opera nel regime di... ius sanguinisNon nella naturalizzazione.
I quattro minori soddisfacevano i requisiti dell'articolo 14 riformato: vivevano con il padre e risiedevano legalmente a Trento da più di due anni. La loro cittadinanza è stata riconosciuta.
Questa sentenza si applica anche a coloro che richiedono la cittadinanza per diritto di sangue?
No. La decisione del Tribunale di Trento non si applica ai discendenti di italiani residenti in Brasile che chiedono la cittadinanza per via ereditaria.
Il caso riguarda una famiglia che ha vissuto in Italia per anni, ha ottenuto lo status di rifugiato e ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di residenza. La cittadinanza è stata acquisita tramite un legame territoriale concreto, non per discendenza.
La riforma del 2025 è nata proprio per limitare il profilo opposto: quello di coloro che rivendicano la cittadinanza italiana in base a un antenato emigrato generazioni fa, senza alcun effettivo legame con il Paese. Questo meccanismo, noto come ius sanguinis, consentiva la trasmissione della nazionalità senza limiti di generazione, una pratica diffusa tra le comunità italo-brasiliane e italo-americane.
La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza n. 63 del 2026, ha definito l'articolo 3-bis come una norma rivolta a coloro che possiedono "cittadinanza italiana non ufficialmente riconosciuta, attivabile senza limiti di tempo". Questo è il profilo di un discendente di italiani con doppia cittadinanza residente all'estero.
Il ragionamento del giudice di Trento si basa proprio sulla distinzione tra i due casi: da un lato, la naturalizzazione, fondata sugli anni di residenza e sull'integrazione documentata; dall'altro, lo ius sanguinis, basato su un legame di sangue che risale al passato. Si tratta di concetti giuridici distinti e la sentenza non li confonde.






































