Una sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 2 aprile 2025, ha ribadito l'obbligo dei consolati italiani di rilasciare certificati di cittadinanza per i minori adottati all'estero, a condizione che l'adozione sia stata regolarmente trascritta in Italia.
Il caso riguardava un Cittadino italiano per naturalizzazione, residente a Pratola Peligna, in provincia dell'Aquila, ma domiciliato in Tunisia. Ha ottenuto un ordine di adozione per suo nipote abbandonato presso il tribunale di Sousse, in Tunisia.
La sentenza straniera è stata trascritta presso l'anagrafe di Pratola Peligna ai sensi degli articoli 64, 65 e 66 della legge n. 218/1995, che regola il diritto internazionale privato italiano. Con ciò, il Comune ha riconosciuto la validità della sentenza e ha dichiarato la cittadinanza italiana del minore, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 91/1992.
Poiché il minore risiede all'estero, spetta al Ministero degli Affari Esteri, tramite la locale Ambasciata italiana, rilasciare il certificato di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto n. 572/1993 e degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 71/2011.
Nonostante la documentazione fosse completa e le numerose richieste fossero state inoltrate, l'ambasciata italiana in Tunisia non ha rilasciato il documento. Per questo motivo la famiglia ha presentato ricorso in tribunale, rappresentata dagli avvocati Arselinda Shoshi e Admira Beqiraj.
Solo dopo la citazione in giudizio l'ambasciata ha rilasciato il certificato. Il tribunale ha ritenuto accolta la domanda, chiudendo il procedimento, ma ha colto l'occasione per ribadire due punti fondamentali: la validità della trascrizione dell'atto di adozione straniero e la obbligo consolare di riconoscere la cittadinanza quando tutti i requisiti legali sono soddisfatti.
La frase (n. 5058/2025) Ribadisce che la cittadinanza italiana deriva automaticamente dall'adozione legalmente registrata e che i consolati non possono esimersi dall'adempiere a questo obbligo di legge.






































