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Cittadinanza

Circolare K28 – Tradotta in portoghese

Circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991, emessa dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

circolare k28
Circolare K28 – Tradotta in portoghese

Circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 (emesso dal Ministero della
affari esteri)

Riconoscimento di proprietà di stato civile Italiano verso cittadini stranieri di origine italiana.

Sono sempre più numerose le richieste di chiarimenti in merito alle procedure da seguire per determinare lo status di cittadinanza di persone provenienti da Paesi stranieri (principalmente Argentina, ma anche Brasile o Stati Uniti) titolari di passaporti stranieri, che rivendicano lo status di cittadinanza italiana.

È evidente che, per effetto della contemporanea operatività delle disposizioni degli articoli 1 e 7 della legge n. 555 del 13 giugno 1912, associata alle attuali disposizioni in materia di cittadinanza di numerosi paesi stranieri che in passato furono scelti come destinazioni dell'emigrazione italiana (ad esempio tutti i paesi del continente americano, Australia, ecc.) che attribuiscono la “iure solo” per lo status civitatis, i figli nati nel territorio del Paese di destinazione dell’emigrante (Argentina, Brasile(Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.), nati da padre cittadino italiano, acquisivano fin dalla nascita sia la cittadinanza italiana (per tramite del padre) sia la cittadinanza del Paese di nascita, rimanendo nella condizione di doppia cittadinanza, anche se il padre, durante la minore età del figlio, avesse cambiato cittadinanza divenendo straniero naturalizzato.

Allo stesso tempo, ricadono nella stessa situazione di doppia cittadinanza anche i soggetti nati in uno Stato estero che concede la cittadinanza iure soli e riconosciuto dal padre cittadino o la cui paternità è stata dichiarata giudizialmente.

Di conseguenza, i discendenti di seconda, terza, quarta e successive generazioni dei nostri emigranti hanno una reale possibilità di ottenere la cittadinanza italiana.

Questa possibilità fu estesa anche ai membri di famiglie di antica origine italiana nati dopo la 1a. gennaio 1948, quindi, da tale data, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, devono essere considerate cittadine italiane al momento della nascita purché siano riconosciute dalla madre o sia dichiarata giudizialmente l'attribuzione della maternità.

Successivamente sono considerati cittadini italiani “iure sanguinis” per parte di madre anche i discendenti di un emigrato italiano o la figlia di un emigrante italiano, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana. .

È importante, tuttavia, evidenziare che il riconoscimento del possesso dello status di civitatis italiano per questa categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni e alla certificazione documentata di alcune circostanze essenziali.

  • A) Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In primo luogo, è necessario chiarire che l'eventuale possesso dello status di civitatis italiano deve essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza e, pertanto, il relativo procedimento può essere avviato su richiesta degli interessati solo se iscritti all'albo anagrafe della popolazione residente di un comune italiano.

Inoltre, l'iscrizione anagrafica di tali soggetti, entrati in Italia con passaporto estero, deve seguire le norme che disciplinano l'iscrizione anagrafica dei residenti stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. Va inoltre aggiunto che, qualora l'iscrizione di tali soggetti non sia possibile perché non ricompresi nella popolazione residente di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana deve essere espletata, mediante apposita istanza, dalla rappresentanza consolare italiana competente per la località estera di residenza abituale dei soggetti che rivendicano la cittadinanza italiana.

  • B) Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, devono essere presentate al sindaco del comune italiano di residenza o al consolato italiano nella circoscrizione consolare in cui risiede il richiedente straniero di origine italiana.

Dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione:

  • atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune dove è nato;
  • certificati di nascita, corredati da traduzione ufficiale in italiano, di tutti i tuoi discendenti diretti, compreso quello di chi richiede la cittadinanza italiana;
  • certificato di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, corredato di traduzione ufficiale in italiano se il matrimonio è avvenuto all'estero;
  • atti di matrimonio dei loro discendenti, in linea retta, compresi quelli dei genitori del richiedente la cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle autorità del Paese di destinazione dell'emigrante, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, atto ad attestare che l'avo italiano emigrato in passato dall'Italia non ha acquisito la cittadinanza del Paese estero prima della nascita del suo o suo figlio, che è un antenato dell'interessato;
  • certificato rilasciato dall'autorità consolare italiana, atto ad attestare che gli ascendenti in linea retta, né chi richiede il possesso della cittadinanza italiana, non hanno mai rinunciato ad essa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 555 del 13 giugno 1912;
  • certificato di residenza.

È importante evidenziare che la domanda presentata in Italia dovrà essere redatta su carta intestata e che i certificati allegati, se rilasciati in Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti secondo le vigenti disposizioni in materia di marche da bollo. I certificati rilasciati da autorità estere devono essere redatti in carta semplice e debitamente legalizzati, salvo i casi in cui sia prevista l'esenzione dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I predetti documenti dovranno essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana, che dovrà essere redatta su carta munita di contrassegno fiscale se i documenti vengono presentati in Italia.

Inoltre, è importante sottolineare che, al fine di accertare compiutamente che i richiedenti la cittadinanza italiana non abbiano esercitato la facoltà di rinunciarvi, in base all'art. 7 della legge n. 555/1912, è necessario, da un lato, effettuare idonee ricerche presso il comune italiano di origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero, ovvero anche presso il Comune di Roma, e, dall'altro, contattare direttamente tutte le rappresentanze consolari italiane competenti per le diverse località estere in cui l'interessato ha risieduto o, se necessario, consultare il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali - Ufficio VIII, affinché le informazioni possano essere richieste ai funzionari delle Rappresentanze Consolari competenti.

I Sindaci, verificata la fondatezza della pretesa dei ricorrenti per l'attribuzione della cittadinanza italiana attraverso il principio “iure sanguinis”, provvederanno alla trascrizione degli atti di stato civile riferiti ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno rilasciare la specifica certificazione di cittadinanza, nonché lo svolgimento dei successivi compiti di sua competenza.

I sindaci dovranno, infine, comunicare le decisioni prese alle locali Autorità di Polizia Federale e a questo Ministero.

A loro volta, qualora sorgano dubbi sull'effettivo status di cittadinanza dei richiedenti il ​​nostro status civitatis, i sindaci dovranno rivolgersi a questo Ministero, trasmettendo la relativa documentazione.

Si chiede che siano trasmesse le necessarie indicazioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia e che sia fornito loro tutto il supporto necessario.

Scopri Circolare K28 sono italiano qui.

Circolare k28 – testo tradotto dall'originale italiano da Mariângela Souza Ragassi.

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