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Cittadinanza

L'interesse ad agire e il Tribunale di Genova – Di Andrew Montone

Comprendere il concetto di interesse ad agire nel riconoscimento della cittadinanza italiana e le differenze tra i tribunali italiani, come Genova e Roma

Andrew Montone, avvocato specializzato in cittadinanza italiana, spiega il concetto di interesse ad agire e i diversi approcci dei tribunali italiani, come Genova, Roma e Brescia, nel riconoscimento della cittadinanza
Andrew Montone, avvocato specializzato in cittadinanza italiana, spiega il concetto di interesse ad agire e i diversi approcci dei tribunali italiani, come Genova, Roma e Brescia, nel riconoscimento della cittadinanza

by Andrea Montone*

Riconoscimento dello status di “Città italiana” (cittadino italiano), già considerato dalla Cassazione come un diritto immediato e incondizionato oggetto di tutela, è stato diversamente interpretato dalla Tribunale di Genova, soprattutto con riguardo al concetto di interesse ad agire, uno dei presupposti dell'azione previsti dall'articolo 100 del codice di procedura civile.

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In parole povere, l'interesse ad agire è un interesse processuale che riflette la necessità/utilità di far valutare una richiesta attraverso una decisione giudiziale, non potendo essere risolta dallo Stato. Nel caso del riconoscimento della cittadinanza italiana, si tratta della via del diritto paterno, considerando che le richieste, in teoria, dovrebbero essere gestite dai consolati in un... durata ragionevole. Questa comprensione è ampiamente accettata da Tribunale di Roma, anche prima del decentramento che ha consentito ad altri tribunali di operare.

La prova di tale interesse, nella sua forma evolutiva, può essere effettuata attraverso diversi mezzi che evidenziano l'inefficacia dello Stato italiano, soprattutto per quanto riguarda l'attività dei consolati. Gli esempi includono:

  • Le email inviate al consolato (come ad esempio “posta ordinaria”);
  • Liste di attesa che dimostrano l'incapacità dello Stato di far fronte alle diverse richieste;
  • Ordini effettuati con AR (Avviso di Ricevuta), accompagnati da moduli compilati a mano e copia del documento di identità.

Con l'avvento del sistema “prenot@mi” (quando utilizzato), le domande hanno iniziato a essere presentate esclusivamente online. Tale interpretazione è condivisa dal Tribunale di Roma, che, in diverse decisioni, ribadisce che l'incertezza relativa al riconoscimento dello status di cittadinanza e l'eccessivo ritardo nell'elaborazione di tali domande determinano un pregiudizio ai legittimi interessi dei cittadini, giustificando il perseguimento della tutela giurisdizionale (cfr. decisioni del Tribunale di Roma del 01/11/2012, 28/06/2016, 03/08/2017, tra le altre).

In linea con questa posizione, anche corti come Brescia (sentenza n. 4681/2024), Salerno (sentenza n. 4312/2024) e Catanzaro (sentenza n. 1624/2024) riconoscono il diritto di agire, sulla base di situazioni di incertezza causato da un ritardo amministrativo.

Il Tribunale di Brescia, ad esempio, riconosce che gli atti (screenshot) del Consolato generale italiano a San Paolo, quando non c'è risposta a una domanda di cittadinanza, dimostrano l'inefficienza del consolato nell'elaborazione delle richieste, anche quando sono state presentate diversi anni fa.

Il Tribunale di Firenze, consapevole della situazione caotica che coinvolge paesi come Brasile, Argentina e Venezuela, afferma che esiste un legittimo interesse ad agire, anche quando non esiste prova formale di tentativi di utilizzo del sistema “prenot@mi”. Evidenze notorie, come le lunghe liste di attesa presso i suddetti consolati, che superano i 10 anni, dimostrano la mancata valutazione delle richieste nei termini di legge, creando una oggettiva situazione di incertezza.

Di recente, il Tribunale di Reggio Calabria, in alcune decisioni, ha richiesto la costante dimostrazione di interesse a proseguire l'azione, cosa che avviene anche con i nuovi giudici che non hanno ancora familiarità con le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Tuttavia, la posizione del Tribunale di Genova e della sua Corte d'Appello (sentenza n. 1246/2024, del 16/10/2024) contrasta con quella dei predetti giudici. Nella sua analisi, la corte non prende in considerazione gli screenshot (stampe) e le email inviate al consolato come mezzo idoneo a dimostrare il tentativo di richiesta di cittadinanza, sostenendo che:

«Per quanto riguarda gli 'screenshot presentati dai richiedenti' è opportuno precisare che essi, al di là delle intenzioni strumentali, non consentono di verificare se il tentativo di programmazione sia stato effettuato per la domanda di cittadinanza o per altri servizi offerti dalla pagina dell'Ambasciata d'Italia ."

Inoltre, il giudice ligure ritiene che le e-mail inviate tramite posta elettronica ordinaria (come Gmail o Hotmail) non siano idonee a dare avvio all'iter di richiesta, in quanto non accompagnate dalla documentazione prevista dal DPR n. 362/94.

Si apre una parentesi: la norma del decreto non rientra nella normativa sulla cittadinanza jure sanguinis.

Ciò che il Tribunale di Genova ritiene opportuno per avviare il procedimento è un contatto formale con l'autorità diplomatico-consolare tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), ovvero una comunicazione formale e certificata.

Ci sono anche decisioni secondo le quali questo contatto non sarebbe utile se avvenisse nel corso del processo, il che è diametralmente opposto a quanto la Cassazione prevede riguardo a questo interesse sopravvenuto:

“L'interesse ad actere (…) il pregiudizio deve essere concreto ed effettivo, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza (…)» (Cass., 20.1.2010, n. 919).

L'effetto della mancanza di interesse nella recitazione (uno dei condizione della zona, presente anche nel CPC brasiliano) è la dichiarazione di inammissibilità della domanda, senza entrare nel merito. Ciò implica che il diritto non verrà analizzato, non diventando res judicata, ma generando, però, nuovi costi per la sua proposta.

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Pertanto, è essenziale analizzare attentamente ciascuna unità consolare e la comprensione di ciascun tribunale, poiché le interpretazioni possono variare sostanzialmente a seconda della regione e della situazione specifica di ciascuna richiesta, soprattutto nei consolati fuori dal Brasile.

Andrea Montone È un avvocato specializzato in cittadinanza italiana, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Ordine degli Avvocati del Portogallo e all'Ordine degli Avvocati del Brasile. Attualmente esercita la professione presso... Studio Legale Piccolo, in Italia, concentrandosi su immigrazione e cittadinanza.

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