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Cittadinanza

Il giudice di Torino invia un'interrogazione alla Corte Costituzionale sulla nuova legge sulla cittadinanza

Il giudice di Torino accoglie la richiesta e rinvia alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità della legge che modifica la disciplina della cittadinanza italiana.

Il Tribunale di Torino deferisce il caso alla Corte Costituzionale per possibile incostituzionalità | Foto: Riproduzione/Torino Oggi
Il Tribunale di Torino deferisce il caso alla Corte Costituzionale per possibile incostituzionalità | Foto: Riproduzione/Torino Oggi

Il Tribunale di Torino ha accolto un ricorso di legittimità costituzionale della nuova legge sulla cittadinanza italiana. Il provvedimento è stato presentato dall'AGIS. (Associazione dei Giusti Iure Sanguinis) insieme al AUCI (Avvocati Uniti per la Cittadinanza Italiana).

La richiesta è stata accolta mercoledì (25) e sarà analizzata dalla Corte Costituzionale italiana. Il ricorso riguarda le modifiche promosse dalla legge 74, succeduta al decreto legge 36, noto come “Decreto Tajani"imponendo restrizioni al riconoscimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue."

La questione è stata sollevata tramite un ricorso depositato dopo il 28 marzo 2025, già ai sensi della nuova norma. Il giudice, alla luce delle argomentazioni presentate, ha scelto di non rigettare la richiesta, trasmettendola alla Corte per l'analisi della possibile violazione costituzionale.

"Negli atti di udienza abbiamo chiesto al giudice di sollevare la questione di incostituzionalità della legge, poiché la causa è stata presentata dopo la pubblicazione del decreto. In tal caso, avrebbe due opzioni: respingerla, affermando che il decreto è valido, o deferirla alla Corte Costituzionale", ha spiegato l'avvocato Daniela Mariane, rappresentante dell'AUCI.

Risultato ritenuto rilevante dalle associazioni

Secondo una nota diffusa dall'AGIS, il risultato è "di straordinaria importanza" ed è stato ottenuto in tempi "molto rapidi", a testimonianza della collaborazione tra le due entità legali. L'associazione ha inoltre ringraziato gli avvocati che hanno lavorato direttamente al caso per il loro "prezioso contributo scientifico e strategico".

Il procedimento ha visto la partecipazione di giuristi costituzionalisti, assunti dagli enti interessati, per redigere la relazione legale della richiesta, sulla base di motivazioni che hanno impedito al giudice di respingere la richiesta.

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Con il rinvio del ricorso alla Corte Costituzionale, il procedimento principale sarà sospeso. Si prevede che anche altri ricorsi analoghi, presentati dopo la nuova normativa, saranno sospesi fino a quando la Corte non si pronuncerà sulla validità della norma.

Cosa dice la decisione?

Nella sentenza, il giudice Fabrizio Alessandria del Tribunale di Torino ha deciso di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione sollevata dalle parti in merito alla validità della nuova legge 74/2025. Tale legge ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge n. 91/1992, limitando il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza a coloro che non hanno presentato domanda entro il 27 marzo 2025.

Il caso riguarda ricorrenti nati in Venezuela, discendenti di italiani, il cui caso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione.

Nel corso del procedimento, gli autori hanno sostenuto che la nuova norma ha effetto retroattivo e costituisce una "revoca implicita della cittadinanza", in quanto colpisce soggetti che già godevano di diritti acquisiti. Hanno inoltre sostenuto che la disposizione viola i principi costituzionali di uguaglianza, certezza del diritto e tutela dei diritti acquisiti, previsti dagli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione italiana.

Gli avvocati hanno inoltre evidenziato l'incompatibilità della norma con i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, quali:

– Articolo 9 del Trattato sull’Unione Europea
– Articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
– Articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani
– Articolo 3 del Quarto Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Esaminate tali motivazioni, il giudice ha dichiarato che "la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992 non è manifestamente infondata" quando applicata ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore della nuova norma. Ha pertanto disposto la sospensione del procedimento e il rinvio della causa alla Corte Costituzionale, che si pronuncerà sulla legittimità della norma.

Aggiornato alle 19:02 del 25.06.2025/XNUMX/XNUMX

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