La Corte costituzionale italiana ha confermato la legge che limita la cittadinanza per discendenza, ma ha applicato il diritto europeo in modo selettivo, limitandosi a rinviare un dibattito che probabilmente si ripresenterà. Questa è la tesi sostenuta dal ricercatore. Elena Lenzi, candidato al dottorato di ricerca in diritto europeo presso Università di Bolognain fase di analisi nella European Litigation Review, in merito alla sentenza 63/2026, pubblicata il 30 aprile.
Secondo l'autore, la decisione "non risolve effettivamente il problema sovranazionale, lo sospende soltanto". La critica si concentra meno sull'esito e più sul percorso argomentativo seguito dalla Corte.
È opportuno ricordare che Giovanni Pitruzzella, relatore della sentenza 63/2026, fa parte del comitato scientifico della rivista. Anche Francesco Viganò, giudice della Corte Costituzionale, e Valeria Piccone, consulente della Corte di Cassazione, sono membri del comitato scientifico della rivista.
Ciò che ha deciso la Corte
Il caso Giunse alla Corte attraverso la Corte di Torino., che metteva in discussione l'applicazione retroattiva del decreto 36/2025, convertito in legge 74/2025, alla luce degli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione italiana, quest'ultimo con riferimento agli articoli 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La Corte ha stabilito che le contestazioni basate su principi costituzionali ed europei erano infondate. Ha dichiarato inammissibili quelle che si fondavano su norme internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La nuova normativa ha inasprito il principio dello ius sanguinis (diritto di sangue). Secondo le norme vigenti, coloro che sono nati all'estero con un'altra cittadinanza devono dimostrare il riconoscimento del loro status o presentare una richiesta amministrativa o giudiziaria entro il 27 marzo 2025, dimostrare la discendenza fino al secondo grado da un cittadino di esclusiva origine italiana, oppure provare che il genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della loro nascita.
Lenzi osserva che la data limite del 27 marzo è anteriore all'effettiva entrata in vigore del decreto, avvenuta il 29 marzo. Questo dettaglio, a suo avviso, sottolinea la natura retroattiva della riforma.
"Efficacia selettiva"
Il tema centrale dell'articolo risiede nel titolo scelto dal ricercatore, ovvero l'idea di "efficacia selettiva". (efficacia selettiva)Secondo Lenzi, la Corte ha fatto ricorso al concetto europeo di "legame effettivo". (link efficace) Lo ha applicato quando era necessario legittimare la riforma, e lo ha abbandonato quando quello stesso principio avrebbe potuto imporre un controllo più rigoroso.
L'analisi rileva che la Corte si è rifiutata di classificare il cambiamento come una revoca della cittadinanza. La Corte ha preferito parlare di "preclusione originaria" (preclusione originaria). (preclusione originale) dall'acquisizione di uno status che, a suo avviso, autorizzava una legge di "retroattività propria".
Lenzi considera questa distinzione formalistica e poco chiara. Sottolinea come il confine tra perdita, privazione retroattiva e mancato riconoscimento diventi labile. La norma, scrive, non solo regola il futuro, ma stabilisce "da quel momento in poi" che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana.
Il caso di Malta è stato utilizzato solo parzialmente.
Uno dei punti più dettagliati dell'analisi riguarda la decisione della Commissione contro Malta, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'UE nell'aprile 2025. Tale precedente ha esaminato direttamente un regime nazionale di acquisizione della cittadinanza e ha confermato che le condizioni per la concessione della cittadinanza possono essere regolamentate anche alla luce del diritto europeo.
Secondo Lenzi, la Corte italiana ha valutato questa sentenza "in modo selettivo", riprendendone alcuni termini. "link autentico" per rafforzare la legittimità della riforma, ma non ne ha fatto menzione nel momento cruciale, quando ha valutato se i precedenti europei fossero rilevanti per il caso.
L'autrice fa riferimento anche a sentenze come Rottmann e Tjebbes. Sebbene trattino della perdita della cittadinanza, osserva che la Corte di giustizia ha espressamente affermato che i criteri per l'acquisizione, anche se soggetti alla discrezionalità degli Stati, rientrano in una "discrezionalità vincolata", esercitabile solo rispetto al diritto dell'Unione.
La contraddizione relativa all'inoltro
La critica più aspra di Lenzi è rivolta al rifiuto delle decisioni pregiudiziali, il meccanismo con cui un tribunale nazionale chiede alla Corte di giustizia europea di interpretare il diritto dell'UE prima di emettere una decisione.
Il ricercatore descrive una contraddizione. Da un lato, la Corte ha dichiarato la giurisprudenza europea "non rilevante" perché riguardava la perdita della cittadinanza. Dall'altro, ha ritenuto la stessa giurisprudenza sufficientemente chiara da non richiedere la consultazione del Lussemburgo.
Secondo l'autore, la decisione oscilla tra due piani incompatibili. Se la questione europea fosse veramente estranea al caso, il rigetto dovrebbe basarsi sulla sua mancanza di rilevanza. Se la giurisprudenza fosse chiara, la Corte dovrebbe indicare quale precedente costituirebbe un... “atto illuminato”o dimostrare, come “acte clair”...che gli articoli 9 e 20 dei trattati non lasciavano alcun dubbio ragionevole.
Lenzi aggiunge che precedenti come CILFIT e Remling non solo elencano i motivi di esenzione, ma richiedono una "giustificazione specifica e dettagliata". La sentenza, a suo dire, si rifà a questa giurisprudenza senza però adempiere all'onere probatorio che essa impone.
L'autrice osserva che la Corte avrebbe potuto seguire un percorso diverso e più coerente, come ad esempio accogliere la tesi dell'Avvocato Generale nel caso Malta, secondo cui la definizione dei criteri di acquisizione sarebbe più saldamente radicata nella competenza degli Stati. Anche se discutibile, afferma, questo approccio avrebbe reso il rifiuto più comprensibile.
Perché il dibattito potrebbe riaccendersi.
L'analisi conclude che la questione non è risolta con la sentenza. Altri casi riguardanti l'articolo 3-bis restano pendenti e il 9 giugno si è tenuta un'udienza pubblica per discuterne. La questione è giunta anche alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Secondo il ricercatore, Nulla impedisce a un giudice ordinario di adire direttamente la Corte di giustizia europea.Citando il caso di Malta e aprendo un dialogo pregiudiziale al posto della Corte Costituzionale, l'interpretazione di Lenzi suggerisce che, per il pubblico che cerca il riconoscimento per discendenza, la parola definitiva sullo jus sanguinis non è ancora stata pronunciata.
A Rivista europea di contenziosoL'organizzazione che ha pubblicato l'analisi ha un comitato scientifico composto da giudici di spicco. Tra questi figurano... Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte costituzionale e relatore della sentenza 63/2026, Francesco Viganò, anche giudice della Corte costituzionale, e Valeria Piccone, consulente della Corte di Cassazione.
RIQUADRO ESPLICATIVO
Inoltro dannoso: Come previsto dall'articolo 267 del Trattato sull'Unione europea, ciò consente a un giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia europea interpretazioni del diritto dell'UE prima di emettere una sentenza.
Acte clair e acte éclairé: situazioni in cui il giudice nazionale è esentato dal consultare il Lussemburgo, sia perché l'interpretazione è ovvia (acte clair), sia perché la Corte di giustizia si è già pronunciata sulla questione (acte éclairé).
Preclusione originale: Il concetto utilizzato nella frase indica che la persona in questione non acquisisce la cittadinanza, bensì la perde in seguito.
Leggi l'analisi completa:
(Sulla base di un'analisi di Elena Lenzi, dottoranda in Diritto Europeo presso l'Università di Bologna, pubblicata sulla Rivista del Contenzioso Europeo)




































