Pubblicato in Consultore Giuridico (ConJur)In un articolo pubblicato sul portale giuridico più influente del Brasile, il giurista Rui Badaró, segretario generale dell'OAB-SP (Ordine degli avvocati di San Paolo), contesta la nuova legge che limita la cittadinanza italiana in base ai "legami culturali" e analizza la decisione senza precedenti del giudice Fabrizio Alessandria del Tribunale di Torino, che ha rinviato il caso alla Corte costituzionale.
Per Badaró la cittadinanza è un diritto umano, non una concessione dello Stato.
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L'assurdità giuridica sulla cittadinanza italiana arriva alla Corte Costituzionale
Quando la trascrizione della nascita diventa un campo di battaglia ermeneutico
Bene, allora. Cominciamo dall'ovvio, che a quanto pare non è poi così ovvio. Quando il giudice istruttore torinese Fabrizio Alessandria, nella sua ordinanza interlocutoria del 25 giugno 2025, afferma che "L'atto di nascita è valido secondo la legge dello Stato estero in cui è stato redatto, ed è secondo il nostro nuovo avviso nell'ordine pubblico”, non sta operando una mera sussunzione. No! Sta operando quella che la Critica Ermeneutica del Diritto chiama applicatio – quel momento ermeneutico in cui l'interprete si confronta con la tradizione e deve decidere se mantenerla o romperla.
Vediamo: il rifiuto amministrativo di trascrivere un certificato di nascita con il pretesto della "mancanza di legami culturali" è un sintomo di ciò che Lenio Streck ha denunciato con precisione chirurgica: il solipsismo giudiziario (qui, amministrativo) che crede di poter attribuire significati secondo la propria volontà di potenza. Come avverte giustamente il giurista riograndese nella sua Critica ermeneutica del diritto, il problema è sempre lo stesso: l'interprete che si pone come padrone assoluto dei significati, ignorando il fatto che il Diritto non è ciò che vorremmo che fosse. È il vecchio problema dell'essere-nel-mondo frainteso: l'amministratore pubblico si crede padrone dei significati, dimenticando di essere incastonato in una tradizione giuridica che lo precede e lo costituisce.
Di cosa si tratta? Di una questione di principio, proprio di questo. Il diritto internazionale privato non è un insieme di regole tecniche per risolvere conflitti di leggi nello spazio. È, soprattutto, un modo di essere nel mondo giuridico che riconosce l'alterità normativa senza colonizzarla. Quando la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 4466/2009) aveva già stabilito questa interpretazione, ne avevamo la storia effettiva: la storia degli effetti del testo normativo che non possono essere semplicemente ignorati da un atto di volontà amministrativa.
L'invocazione della Convenzione dell'Aja del 1961 non è quindi una mera argomentazione autoritaria. È il riconoscimento che viviamo in un mondo giuridico condiviso, in cui la pretesa di validità degli atti giuridici trascende i confini dello Stato nazionale – quel Leviatano che, a quanto pare, non ha ancora compreso che il XXI secolo è arrivato.
La Costituzione italiana resta forte: quando i diritti diventano favori
Qui sta il nocciolo della questione. Quando il giudice fa leva sugli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana, non sta praticando un costituzionalismo ornamentale – quella piaga che affligge il diritto brasiliano e, a quanto pare, vuole contaminare anche quello italiano. No! Sta facendo ciò che ogni giudice dovrebbe fare (e credo che faccia!): prendere sul serio la Costituzione.
Prestate attenzione a ciò che dice il giudice: "Una condizione normativa retroattiva che condizioni il rinnovo di uno status maturato sotto la vigenza di un'altra disciplina non è giuridicamente tollerabile". Questa è ermeneutica costituzionale nella sua forma più pura! È la consapevolezza che il tempo giuridico non è lineare, ma kairologico: ci sono momenti di rottura che non possono essere cancellati retroattivamente per cancellare ciò che è già stato stabilito nel mondo della vita.
La legge 74/2025, tentando di imporre criteri culturali e territoriali per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, commette il peccato capitale del costituzionalismo: trasforma ciò che è un diritto in una concessione, ciò che è un riconoscimento in un beneficio. È la vecchia storia dello Stato che si considera titolare dei diritti fondamentali, distribuendoli secondo la propria convenienza politica.
Ma – ed è qui il nocciolo della questione – la Costituzione non è un testo a disposizione del legislatore ordinario. È un'ordinanza quadro che stabilisce i limiti di ciò che è possibile in base alla legge. Quando l'articolo 3 parla di uguaglianza, non autorizza il legislatore a creare caste di cittadini – alcuni più italiani di altri, come se fossimo in una distopia orwelliana.
Il principio della fiducia legittima (dichiarazione giurata legittima) Ciò che il giudice invoca è, in sostanza, il riconoscimento che la Legge opera attraverso promesse – e le promesse legali non possono essere infrante dal capriccio dei venti politici. Questo è lo Stato Democratico di Diritto. Il resto è autoritarismo mascherato da legalità.
La cittadinanza è un diritto umano, non una concessione statale
Prestate attenzione a questo punto, perché qui la questione si fa filosoficamente complessa. Quando il giudice cita l'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – "ogni individuo ha diritto alla cittadinanza" e "nessuno può essere arbitrariamente privato della cittadinanza" – non si sta cimentando in retorica umanitaria. Sta riconoscendo ciò che la fenomenologia giuridica ha da tempo riconosciuto: la cittadinanza è un modo di essere, non di avere.
Ecco cosa dice il giudice: "Imporre ex post condizioni per il rinnovo di uno status diverso da quello di una discendenza di sangue significa privare una persona della sua cittadinanza in modo arbitrario". Questo è Lévinas applicato al Diritto! È il riconoscimento che l'Altro (il discendente di un italiano) ha un volto che mi interpella e al quale non posso negare il riconoscimento senza commettere violenza etica.
Il caso Warsame contro Canada (2009) sopra citato non è un mero precedente. È la conferma che esiste un ethos giuridico globale che trascende la meschina meschinità burocratica degli Stati. Quando il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite stabilisce che i requisiti arbitrari violano l'articolo 24 del Patto internazionale, sta affermando: esistono limiti alla discrezionalità degli Stati. E questi limiti sono ontologici, non meramente normativi.
La cittadinanza come diritto umano fondamentale non è quindi una generosa concessione da parte dello Stato. È il riconoscimento di qualcosa che è già presente, nel mondo della vita. È un essere-cittadino-presente che non dipende dalla buona volontà amministrativa per esistere.
Trattati internazionali contro legislazione nazionale: l’inevitabile confronto
E arriviamo al nocciolo della decisione. L'articolo 117 della Costituzione italiana non è una mera norma di giurisdizione. È quella che chiamo una "finestra ermeneutica" – uno strumento che permette alla Costituzione di respirare l'aria del mondo, senza soffocare nel provincialismo giuridico.
Quando il giudice afferma che “Non può una legge ordinaria — come la L. 74/2025 — disattendere convenzioni internazionali e norme pattizie che tutelano il diritto alla cittadinanza come elemento fondamentale della persona”, opera una vera e propria fusione di orizzonti tra diritto interno e diritto internazionale.
La Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 non è, in questo caso, un mero ornamento argomentativo. Fa parte della precomprensione che costituisce l'interprete al momento della decisione. Il giudice non può fingere che non esista, come se potesse scegliere le sue fonti a suo piacimento.
Questo è ciò che chiamo “costituzionalismo cosmopolita” – non nel senso ingenuo di un governo mondiale, ma nel senso ermeneutico di riconoscere che abitiamo in un mondo giuridico condiviso, in cui i confini normativi sono porosi e i diritti fondamentali circolano come valuta pregiata.
Il paradosso del sangue senza cultura: la biopolitica italiana
La sentenza di Torino rivela qualcosa di fondamentale: un giudice che ha applicato la legge nella sua integrità costituzionale. È così semplice? No, è così complesso. Perché applicare la legge, in tempi di eccezione amministrativa mascherata da normalità democratica, è un atto di resistenza.
L'ordinanza non riguarda i certificati di nascita. Riguarda il significato dell'appartenenza. Riguarda la differenza tra essere riconosciuti ed essere tollerati. Riguarda l'abissale distanza tra la cittadinanza come diritto e la cittadinanza come favore.
Quando lo Stato italiano tenta di trasformare lo jus sanguinis in jus culturae attraverso una legge ordinaria, opera in uno stato di eccezione: la sospensione dell'ordinamento giuridico in nome dell'ordinamento giuridico. È il paradosso del sovrano che si pone al di sopra della legge per presumibilmente proteggerla.
Ma la Costituzione resiste. I Trattati resistono. E anche la magistratura, nell'esercizio della sua funzione costituzionale, resiste. La sentenza di Torino dimostra che la legge non è ciò che il potere vuole che sia, ma ciò che l'integrità dell'ordinamento giuridico esige che sia.
In definitiva, la lezione è chiara come l'acqua di montagna: non c'è popolo senza appartenenza, non c'è appartenenza senza riconoscimento, e non c'è riconoscimento senza Legge. E quando la Legge incontra il sangue – non il sangue dell'esclusione, ma quello dell'affiliazione – ciò che otteniamo è la cittadinanza. Il resto è biopolitica. E la biopolitica, come sappiamo da Foucault, riguarda sempre chi può vivere e chi deve (simbolicamente) morire.
La sentenza di Torino diceva: qui la Legge respira ancora. Così sia.
Rui Badaro Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto internazionale presso l'Universidad Catolica de Santa Fe, è presidente del consiglio direttivo della Società brasiliana di diritto internazionale e segretario generale della Commissione per il commercio estero dell'OAB-SP.




































