La Corte Costituzionale d'Italia pubblicato questo giovedì (30) a Sentenza n. 63/2026Il documento, che illustra le conclusioni dell'udienza tenutasi l'11 marzo 2026, affronta la legittimità delle restrizioni alla cittadinanza italiana iure sanguinis introdotte dal Decreto Legge 36/2025, il famigerato Decreto Tajani.
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La corte ha riconosciuto che il legislatore ha il potere di intervenire nei criteri per la realizzazione del diritto alla cittadinanza. Tuttavia, la decisione ha riaffermato un principio fondamentale: il “status civitatis” La cittadinanza si acquisisce alla nascita. Non si ottiene tramite riconoscimento ufficiale; si tratta piuttosto di uno status trasmesso automaticamente dalla nascita.
Secondo la Corte, il riconoscimento amministrativo o giudiziario è "meramente dichiarativo e non costitutivo". Questa duplice affermazione crea quella che gli studiosi di diritto definiscono una tensione sistemica, perché se la cittadinanza è esistita fin dall'inizio, le successive modifiche legislative non dovrebbero estinguere il diritto già stabilito.
La sentenza è stata influenzata dai limiti tecnici dell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Torino. Poiché l'impugnazione iniziale era circoscritta, il Tribunale non ha potuto approfondire gli aspetti più ampi della costituzionalità della legge. L'attenzione si sposta ora sull'ordinanza del Tribunale di Mantova, considerata più approfondita e strutturale. L'udienza si terrà il 9 giugno, insieme al caso Campobasso.
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Su richiesta di Italianismo, l'avvocato Luigi Minari ha analizzato la sottigliezza della decisione. "Cosa dice (la sentenza)? Dice che il potere spetta al legislatore. Riconosce che la cittadinanza si acquisisce alla nascita. Ciò che la Corte Costituzionale afferma, e che sembra alquanto incongruo, è che se una persona ha la cittadinanza alla nascita, se si modifica il modo in cui può essere riconosciuta, si incide sul diritto stesso", afferma Minari.
L'avvocato spiega che la battaglia legale è ancora aperta. "Non è ancora persa al 100%. Il legislatore ha il potere di modificare i criteri per la concessione della cittadinanza, ma riconosce che la cittadinanza si acquisisce per nascita. Se la modifica dei criteri incide sul diritto stesso, viene violato il principio di costituzionalità e di irretroattività", sottolinea.
La differenza tra gli approcci di Torino e Mantova è cruciale. Mentre Torino si è concentrata sugli aspetti formali, Mantova affronta gli effetti pratici della normativa. "Il giudice di Mantova non si sofferma sull'aspetto procedurale in sé; si concentra sugli effetti concreti di questa legge in relazione a coloro che sono già nati e a coloro che hanno già la cittadinanza italiana", spiega Minari.
L'avvocato di Mantova cita l'articolo 22 della Costituzione italiana, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici. "Se il legislatore modifica i criteri, anche se non incostituzionale, può ledere proprio il diritto che la Corte riconosce, ovvero la cittadinanza trasmessa dalla nascita", sottolinea l'avvocato.
Lo scenario ora dipende dalla maturazione di queste argomentazioni nelle corti superiori, in particolare nella Corte di Cassazione. Ci si aspetta che la giurisprudenza si evolva per tutelare il "legittimo trust" di coloro che già si aspettavano tale diritto in base al precedente quadro normativo.
Si prevede che la battaglia legale si protrarrà fino alla pausa giudiziaria di agosto, quando dovrebbe essere pubblicata la sentenza dell'udienza del 9 giugno. Per i discendenti, l'obiettivo principale rimane quello di dimostrare che il legislatore può modificare le norme per il futuro, ma non può revocare retroattivamente un diritto che la Corte stessa riconosce come acquisito alla nascita.
Reazioni di esperti e addetti ai lavori del settore legale.
La decisione della Corte costituzionale La vicenda ha suscitato forti ripercussioni tra esperti e professionisti del settore legale..
Una delle interpretazioni più diffuse sostiene che "coloro che non ottennero il riconoscimento non possedevano lo status di cittadino, ma solo l'aspettativa di un diritto". In quest'ottica, "le modifiche non sarebbero incostituzionali".
Allo stesso tempo, sorgono dubbi sulla coerenza della decisione. "Se la cittadinanza nasce con l'individuo, come si può limitare il riconoscimento senza intaccare il diritto stesso?", si chiede un'analisi.
La percezione di incongruenza si presenta frequentemente. "Se si interviene sul modo in cui un diritto può essere riconosciuto, si finisce per intaccare il diritto stesso."
Vi è disaccordo anche sulla portata della decisione. "Non tutto è perduto" e "la questione non è ancora chiusa" sono valutazioni ricorrenti negli ambienti giuridici.
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Un altro punto controverso è la retroattività. Alcuni esperti ritengono che "la Corte abbia agito come se non ci fosse stata alcuna revoca dei diritti", mentre altri valutano che "in pratica, l'effetto potrebbe essere equivalente".
L'attenzione si sposta ora sulle prossime decisioni giudiziarie. "La partita è ancora sullo 0-0" e "la questione verrà decisa dalle corti superiori".
Lo scenario viene descritto come aperto. "C'è ancora spazio per la discussione" e "la comprensione può evolversi" riassumono il sentimento tra gli esperti legali dopo la pubblicazione della sentenza.
La frase può essere letta qui: Sentenza n. 63/2026








































Fernanda Silva Souza
30 aprile 2026 alle 17:32
Cosa intendi con zero-zero? È finita!! Fine del gioco.
Ammettiamolo. La cittadinanza italiana ERA un'ottima opzione; ora puoi trasferirti in Spagna e richiedere la cittadinanza europea lì dopo 2 anni.
Thiago
30 aprile 2026 alle 21:00
Che pasticcio! È impossibile capire qualcosa. A quanto pare, anche a coloro che sono entrati prima del decreto potrebbe essere negato il riconoscimento, giusto?!
Antonio Lucio Carnielli
30 aprile 2026 alle 23:25
Sono geneticamente italiano, cresciuto con usi e costumi italiani e con un'educazione italiana, quindi so cosa pensano coloro che sono rimasti in Italia e dico: "Vide ochie et va te furgo", che si traduce con: non metterci piede.