Analisi | Italianismo
Invio della domanda sulla cittadinanza italiana a Corte di giustizia dell'Unione europea Non si è trattato di un'iniziativa spontanea della Corte Costituzionale.
Na Ordinanza n. 147/2026La consultazione, depositata giovedì 23 luglio, rileva che le parti hanno nuovamente richiesto, sia per iscritto che in udienza pubblica, un parere pregiudiziale al Lussemburgo per chiarire la compatibilità dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992 con il diritto dell'Unione europea.
La decisione aveva una chiara spiegazione legale.
Qualche mese prima, in Sentenza n. 63/2026La Corte costituzionale aveva respinto le questioni centrali sollevate contro la nuova legge. Alcune erano state ritenute inammissibili, mentre altre, tra cui quelle relative agli articoli 2 e 3 della Costituzione e agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, erano state respinte. All'epoca, la Corte stessa aveva respinto la richiesta di rinvio alla Corte costituzionale dell'Unione europea.
Con il restringersi del quadro costituzionale italiano, il fronte europeo ha acquisito maggiore importanza.
Per questa analisi, il Italianismo Ha consultato avvocati specializzati in materia di cittadinanza italiana e ha esaminato i precedenti citati dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Cosa è cambiato tra la sentenza 63 e l'ordinanza 147?
Qui c'è una distinzione fondamentale.
La Corte Costituzionale Non ha cambiato opinione sul merito della legge..
Nell'Ordinanza 147, si ribadisce che si continua a ritenere corretta l'interpretazione adottata nel comma 63. Secondo la Consultazione, l'articolo 3-bis non ha eliminato i diritti connessi a una cittadinanza europea giuridicamente certa perché, per i destinatari della nuova norma, lo status di cittadino italiano non era ancora stato formalmente riconosciuto.
Pur mantenendo tale posizione, la Corte ha deciso di rinviare il caso.
La giustificazione è espressa nella decisione: nel rispetto del principio di leale cooperazione e della competenza della CGUE a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, la Corte ha deciso di accogliere le richieste ripetute dalle parti.
Ciò rende l'Ordinanza 147 un'importante vittoria procedurale per la difesa, ma non un'approvazione della sua tesi da parte della Corte Costituzionale.
Che cosa dovrà decidere concretamente il Lussemburgo?
È inoltre importante definire l'ambito del processo.
La Corte costituzionale non ha chiesto in termini generici se la riforma della cittadinanza italiana sia equa, costituzionale o retroattiva.
Il criterio è molto più preciso.
Il Lussemburgo dovrà dire se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE impediscono una legislazione come l'articolo 3bis, che stabilisce un “preclusione originaria all'acquisto” Cittadinanza italiana per le persone nate all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della nuova legge, che possiedono un'altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dal legislatore.
Pertanto, la CGUE non deciderà direttamente se l'articolo 3bis sia "incostituzionale". Interpreterà il diritto dell'UE. Dopo la risposta del Lussemburgo, il caso tornerà alla Corte costituzionale italiana, che dovrà pronunciarsi alla luce di tale interpretazione.
Dove punta la difesa?
Il punto centrale è come l'Italia ha strutturato giuridicamente la riforma.
L'articolo 3-bis non stabilisce che una determinata persona "perda" la cittadinanza italiana. La legge stabilisce che sono considerati come qualcuno che Non lo ottenne mai..
La sentenza n. 63 ha espressamente qualificato la norma come una "preclusione originaria all'acquisto", e non come una revoca o perdita della cittadinanza. Per la Corte costituzionale, questa differenza è decisiva.
È proprio qui che sorge il problema europeo.
La giurisprudenza tradizionale dell'UE riguarda principalmente le persone la cui nazionalità in uno Stato membro è stata riconosciuta e successivamente persa, revocata o messa a rischio. In tali casi, la perdita dell'identità nazionale può comportare anche la perdita della cittadinanza dell'Unione, attirando quindi l'attenzione del diritto europeo.
Il caso italiano è diverso.
Esiste però una tensione giuridica che la difesa intende sfruttare.
Se stessa Corte costituzionale La sentenza 63 richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite da Cassazione secondo la quale il stato civile La cittadinanza, basata sulla discendenza, è permanente, imprescrittibile e può essere riconosciuta in qualsiasi momento dimostrando lo status acquisito con la nascita come cittadino italiano.
La Consultazione ha addirittura affermato che, sotto il regime precedente, “Lo status si acquisisce al momento della nascita del cittadino italiano”.sebbene abbia aggiunto che, per coloro che sono nati all'estero, tale status richiede un riconoscimento amministrativo o giudiziario prima che la persona possa esercitare concretamente i diritti connessi alla cittadinanza.
È durante questo periodo che si svolgerà gran parte del dibattito in Lussemburgo.
La questione è se il diritto dell'UE accetterà pienamente l'interpretazione italiana secondo cui una persona che, in base alla legislazione vigente al momento della nascita, possedeva i requisiti per la cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) può successivamente essere considerata come se non avesse "mai acquisito" tale status, senza che ciò equivalga legalmente a una perdita di cittadinanza.
Questa risposta non esiste ancora nella giurisprudenza europea.
Ed è proprio per questo che il caso italiano è rilevante.
Giurisprudenza europea che entra in gioco in questa discussione
I precedenti citati di seguito non riguardano la cittadinanza italiana per discendenza. Essi riguardano i limiti che il diritto dell'Unione può imporre agli Stati membri quando le loro norme nazionali in materia di cittadinanza incidono sulla cittadinanza europea.
La rilevanza non è speculativa: questi casi sono citati dalla stessa Corte costituzionale italiana nell'esaminare l'articolo 3-bis.
Rottmann, C-135/08, 2 marzo 2010
Janko Rottmann Era austriaco e aveva acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione. Di conseguenza, perse la cittadinanza austriaca. Successivamente, le autorità tedesche scoprirono che aveva omesso informazioni su un'indagine penale in corso in Austria e decisero di revocargli retroattivamente la cittadinanza tedesca.
Il risultato potrebbe renderlo apolide e, di conseguenza, privo della cittadinanza dell'Unione.
La Convenzione generale sull'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto la competenza degli Stati a regolamentare la cittadinanza, ma ha stabilito un principio fondamentale: quando una decisione nazionale comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione, l'esercizio di tale competenza deve rispettare il diritto europeo e il principio di proporzionalità.
Rilevanza per l'Italia: È considerato un precedente fondamentale per l'intervento del diritto dell'UE in materia di nazionalità, ma i fatti sono molto diversi da quelli dell'articolo 3bis.
Tjebbes, C-221/17, 12 marzo 2019
Il processo ha comportato cittadini con doppia cittadinanza olandese e da paesi terzi.
La legge olandese prevedeva che alcune persone perdessero automaticamente la cittadinanza dopo un periodo prolungato di residenza al di fuori dei Paesi Bassi e dell'Unione Europea. Tra i richiedenti figurava anche una figlia la cui situazione rientrava nelle norme applicabili ai minori.
La CGUE ha riconosciuto che uno Stato può subordinare la tutela della nazionalità all'esistenza di un legame effettivo. Tuttavia, quando la perdita dell'identità nazionale implica la perdita della cittadinanza europea, deve essere prevista la possibilità per l'individuo di controllare le conseguenze, compresa la possibilità, ove necessario, di riacquisire lo status con effetto retroattivo.
Rilevanza per l'Italia: Si tratta di un valore elevato in termini di proporzionalità, ma anche in questo caso presuppone una cittadinanza che effettivamente esisteva prima della perdita.
Wiener Landesregierung, C-118/20, 18 gennaio 2022
Era JY Cittadino estone residente in AustriaLe autorità austriache gli garantirono la naturalizzazione a condizione che rinunciasse alla cittadinanza estone.
Si è dimessa ed è diventata apolide.
In seguito, l'Austria ha revocato la promessa di naturalizzazione. Tra le motivazioni figuravano due infrazioni amministrative commesse dopo che la garanzia era stata rilasciata, una relativa a un controllo del veicolo e l'altra per guida in stato di ebbrezza, oltre a precedenti infrazioni amministrative.
La CGUE ha compreso che l'intera procedura era disciplinata dal diritto dell'Unione e richiedeva il rispetto del principio di proporzionalità.
Questo caso è interessante perché estende la tutela oltre la revoca diretta di una nazionalità già concessa. Il diritto europeo può infatti comprendere anche una procedura statale che conduca concretamente alla perdita della cittadinanza dell'Unione.
Rilevanza per l'Italia: Livello intermedio, ma concettualmente importante.
Udlændinge, C-689/21, 5 settembre 2023
Questo è probabilmente il precedente più simile a uno degli argomenti presentati dinanzi alla Corte Costituzionale.
Il processo ha comportato una donna nata negli Stati Uniti, figlia di madre danese e padre americano, che possedeva sia la cittadinanza danese che quella americana fin dalla nascita.
La legge danese prevedeva la perdita della cittadinanza al compimento dei 22 anni per alcuni cittadini nati all'estero che non avessero mai risieduto in Danimarca né dimostrato sufficienti legami con il paese. La ricorrente ha chiesto di conservare la cittadinanza dopo aver compiuto 22 anni.
La Corte costituzionale europea ha ritenuto ammissibile, in linea di principio, una norma basata sull'assenza di un nesso causale effettivo, ma ha stabilito una condizione stringente: deve esserci la possibilità, entro un termine ragionevole, di richiedere il mantenimento o il recupero della cittadinanza e di ottenere una valutazione individuale della proporzionalità delle conseguenze. Tale termine non può iniziare a decorrere senza che la persona sia stata debitamente informata della perdita o dell'imminenza della stessa e della possibilità di presentare ricorso.
Non a caso, la Corte di Campobasso ha invocato specificamente questo precedente quando ha sostenuto che l'articolo 3-bis avrebbe prodotto una "revoca ex tunc" senza prevedere un lasso di tempo ragionevole per il riconoscimento dello status.
Rilevanza per l'Italia: Si tratta di un punto troppo elevato per discutere di proporzionalità e regimi transitori, a condizione che il Lussemburgo accetti di superare la distinzione tra "perdita" e "non acquisizione".
Città di Duisburg, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, 25 aprile 2024
I processi coinvolti Persone di origine turca che hanno ottenuto la cittadinanza tedesca nel 1999.Per ottenere la cittadinanza tedesca, avevano rinunciato a quella turca. Successivamente, hanno riacquistato volontariamente la cittadinanza turca e, secondo la legge tedesca vigente, hanno perso automaticamente anche la cittadinanza tedesca e, di conseguenza, quella dell'Unione Europea.
La CGUE ha ritenuto che il diritto europeo non impedisca, in linea di principio, tale perdita automatica.
Tuttavia, ha richiesto che vi sia una reale possibilità di verifica individuale della proporzionalità. Tale verifica può avvenire anche nell'ambito di una procedura preliminare volta ad autorizzare il mantenimento della cittadinanza tedesca, a condizione che il meccanismo sia effettivamente accessibile e rispetti i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.
Rilevanza per l'Italia: Elevata, ma ambivalente. La sentenza conferma sia il margine di discrezionalità concesso agli Stati per stabilire le norme in materia di perdita della cittadinanza, sia la necessità di un controllo europeo quando è in gioco la cittadinanza dell'Unione.
Commissione europea contro Malta, C-181/23, 29 aprile 2025
Malta Si tratta di un precedente senza precedenti.
Il procedimento non riguardava la perdita della cittadinanza. La Commissione europea stava mettendo in discussione il programma maltese che consentiva la naturalizzazione tramite pagamenti e investimenti predeterminati.
La Grande Camera ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione un sistema essenzialmente transazionale, che trasformava la concessione della nazionalità di uno Stato membro e, di conseguenza, della cittadinanza europea, in una forma di commercializzazione. La Corte ha sottolineato lo speciale rapporto di solidarietà e lealtà tra lo Stato e i suoi cittadini.
Occorre tuttavia prestare attenzione quando si trasporta Malta nella valigia italiana.
La sentenza non ha stabilito che il diritto europeo preveda un insieme universale di requisiti di "legame autentico" che tutti gli Stati debbano applicare per concedere o mantenere la cittadinanza.
La stessa Corte costituzionale italiana si serve del caso Malta per sostenere che la riforma del 2025 rafforza la necessità di un rapporto effettivo tra cittadino e Stato. Nell'Ordinanza 147, la Consultazione afferma addirittura che l'articolo 3-bis sarebbe coerente con la visione di cittadinanza espressa dalla CGUE nel caso maltese.
Rilevanza per l'Italia: elevato, ma attualmente favorisce soprattutto le argomentazioni dello Stato italiano.
Il vero nodo del Lussemburgo
La giurisprudenza europea ha già fornito una risposta a una domanda: la nazionalità rimane di competenza degli Stati membri, ma tale competenza non è immune al diritto dell'Unione quando la sua applicazione si estende alla cittadinanza europea.
Ciò a cui non ha ancora risposto è la questione italiana.
Uno Stato può modificare retroattivamente le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza e dichiarare che le persone nate decenni prima, che soddisfacevano i requisiti previsti dalla legislazione allora vigente, debbano essere considerate come se non avessero mai acquisito la nazionalità, sfuggendo così alla giurisprudenza europea fondata sulla "perdita" della cittadinanza?
La Corte costituzionale ha risposto, finora, affermativamente.
La difesa sostiene, in sostanza, che l'effetto materiale sia più importante del nome scelto dal legislatore.
Il Lussemburgo dovrà ora chiarire la portata dell'articolo 20 del TFUE.
Questo è il vero significato dell'Ordinanza 147. Non si tratta di una bocciatura della nuova legge, né di un'anticipazione del fatto che la CGUE la rovescerà.
Ma la difesa ha ottenuto qualcosa che la Sentenza 63 aveva negato: portare dinanzi alla Corte di giustizia la questione centrale relativa al rapporto tra l'articolo 3 bis e la cittadinanza dell'Unione.
E questa volta la risposta non verrà data a Roma.
Fonti: Rottmann, C-135/08, Tjebbes, C-221/17, Wiener Landesregierung, C-118/20, Udlændinge, C-689/21, Stadt Duisburg, da C-684/22 a C-686/22 e Commissione contro Malta, C-181/23.





































