A minuta de um projeto de lei – revelada nesta quinta-feira, 27 – que visa limitar os pedidos de reconhecimento da cidadania italiana por descendência será discutida nesta sexta-feira, 28, durante reunião do Conselho de Ministros convocada em regime de urgência. O encontro está marcado para as 11 horas da manhã (hora de Roma), conforme a Convocazione del Consiglio dei Ministri.
O texto, obtido pelo Italianismo, propõe a centralização e o controle rígido dos pedidos feitos por maiores de idade residentes fora da Itália. A análise dos processos deixaria de ser feita pelos consulados e passaria a um novo órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores (MAECI).
Proposta impõe limite anual e centralização no MAECI
De acordo com a minuta (leia abaixo), a partir de 01/01/2027, os pedidos deverão, se aprovada a Lei, ser enviados por correio ao novo escritório do MAECI, com prazos de até 48 meses para conclusão. A comunicação com o solicitante será exclusivamente por e-mail.
O número de pedidos aceitos por ano não poderá ultrapassar o total de taxas cobradas pelos consulados em 2024. Até o fim de 2025, os consulados continuarão recebendo processos, mas com limite proporcional ao número de casos concluídos no ano anterior.
Governo justifica medida como reorganização
O projeto prevê a contratação de apenas 85 servidores e um investimento público superior a 9 milhões de euros entre 2026 e 2028. A justificativa oficial é reorganizar os serviços oferecidos aos cidadãos e empresas no exterior. No entanto, a medida é vista por analistas como uma resposta – punitiva, preconceituosa e inconstitucional – ao alto volume de solicitações, especialmente vindas da América do Sul.
Cidadãos menores de idade, filhos de italianos já reconhecidos, continuarão a ser atendidos pelos consulados, sem mudanças no procedimento.
Principais pontos do rascunho de lei
- Os consulados continuam a analisar os processos recebidos até o fim de 2025, respeitando o teto proporcional de processos finalizados no ano anterior.
- O reconhecimento da cidadania italiana por descendência para maiores de idade deixa de ser competência dos consulados.
- Um novo escritório de nível diretivo será criado no MAECI para analisar esses pedidos.
- A documentação deverá ser enviada exclusivamente por correio, com custos pagos pelo requerente.
- O governo poderá contratar empresas especializadas para digitalizar e armazenar os pedidos.
- A comunicação com o solicitante será toda digital, e o reconhecimento será comunicado ao município e ao consulado competente.
- O prazo máximo de análise será de 48 meses.
- O número de pedidos será limitado ao total de taxas cobradas em 2024 pelos consulados.
Leia o rascunho do projeto de Lei na íntegra (em italiano)
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 recante “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”
Capo I
Disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazioni
Art. 1
Modifica delle procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all’estero
1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Cittadinanza italiana
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, e 6, il capo dell’ufficio consolare:
a) accerta il mantenimento dello stato di cittadini nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;
b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minori d’età residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;
c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all’estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell’ambito dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l’ufficio e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto rispettivamente all’autorità o all’ufficio consolare e al capo dell’ufficio consolare.
3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione in originale cartaceo e della prova del versamento dei diritti di cui all’allegato 1, sono presentate esclusivamente tramite il canale postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande ed ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell’utente.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, le comunicazioni tra l’ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notifiche al richiedente si intendono effettuate al momento dell’invio della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all’ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno solare successivo all’entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l’ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all’articolo 7-bis della tariffa allegata al presente decreto.
6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in quarantotto mesi.».
2. A decorrere dall’anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 2 unità di livello dirigenziale generale, di 30 unità dell’area dei funzionari e di 55 unità dell’area degli assistenti. Il predetto Ministero è autorizzato ad assumere per l’anno 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a 30 unità dell’area dei funzionari e fino a 55 unità dell’area degli assistenti.
3. Nell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali è incrementato rispettivamente di una, una e cinque unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. A decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, all’articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «in proporzione ai contributi riscossi» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il 25 per cento all’incremento del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
c) alla lettera b) il numero «50» è sostituito dal seguente: «25».
5. Per l’attuazione del presente articolo sono autorizzate:
a) la spesa di euro 4.253.494 annui a decorrere dall’anno 2026 per l’attuazione dei commi 2 e 3;
b) di euro 300.000 per l’anno 2026 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2027 e di euro 2 milioni annui a decorrere dall’anno 2028 per il funzionamento dell’ufficio di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla presente legge;
d) la spesa di euro 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di parte capitale derivanti dall’istituzione dell’ufficio di cui alla lettera c).
Art. 2
Disposizioni in materia di legalizzazioni di firme di atti stranieri
1. All’articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dopo le parole: «legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, previa legalizzazione, ove occorre, ad opera delle competenti autorità locali.».
Art. 3
Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero
1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «e presso il Ministero dell’interno» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L’AIRE è costituita»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
««2–bis. L’AIRE costituisce parte integrante dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell’ANPR.»;
4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all’AIRE»;
5) i commi 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
7) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero di cui all’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO;
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) ed f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;
8) i commi 10 e 11 sono abrogati;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’articolo 1» sono soppresse;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) a seguito della registrazione dell’atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;»;
c) all’articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 – 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti.»;
e) all’articolo 6:
1) al comma 6, le parole: «dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l’iscrizione d’ufficio, contenenti i dati previsti dalla presente legge, è comunicata entro centottanta giorni dall’ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all’ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.»;
3) il comma 8 è abrogato;
f) all’articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all’articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all’articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
g) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 – 1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all’estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all’Istat i dati individuali dei cittadini italiani residenti all’estero, estratti dagli schedari consolari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell’interno trasmette all’ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all’estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero.
3. L’ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell’interno delle informazioni raccolte nell’ambito del censimento utili ai fini dell’aggiornamento degli schedari consolari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle anagrafi degli italiani residenti all’estero.
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.»;
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19, comma 2, sono abrogati.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all’articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell’interno e» sono soppresse.
Capo II
Disposizioni in materia di passaporti e di validità per l’espatrio della carta d’identità
Art. 4
Adeguamenti della disciplina in materia di passaporti
1. Alla legge 21 novembre 1967, n.1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) all’alinea la parola: «rinnovato,» è soppressa;
2) alla lettera a) le parole «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all’estero» sono soppresse;
3) alla lettera b) le parole «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
b) all’articolo 6, lettera a), le parole: «ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all’estero» sono soppresse;
c) all’articolo 9, il primo comma è abrogato;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13
1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza.
2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all’estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorità di polizia, che l’interessato trasmette all’autorità competente per il rilascio del passaporto di cui all’articolo 5. In caso di impossibilità o di comprovata difficoltà a presentare la denuncia alle locali autorità di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento è resa all’ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell’articolo 5.
3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia può ottenere il rilascio di un nuovo passaporto.»;
e) all’articolo 14, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nel quale il passaporto è utilizzato, le autorità di cui all’articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, una attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell’autorizzazione di cui al comma 2.»;
f) all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto;»;
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o europea.»;
g) all’articolo 16 le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia»;
h) all’articolo 18, comma 3, le parole «sono determinati il costo del libretto e l’aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con il decreto di cui all’articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
i) all’articolo 19 la lettera a) è soppressa;
l) l’articolo 20 è abrogato;
m) dopo l’articolo 23 le parole «DISPOSIZIONI PENALI» sono sostituite dalle seguenti: «SANZIONI»;
n) all’articolo 24:
1) al primo comma le parole: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è assoggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
2) al secondo comma le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000, se il passaporto o altro documento equipollente»;
3) al terzo comma le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e la lettera «c)» è soppressa.
o) l’articolo 25 è abrogato.
2. All’articolo 7-viciesquater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell’interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Art. 5
Disposizioni in materia di carta di identità valida per l’espatrio
1. All’articolo 3, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, dopo la parola «internazionali» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d’identità che non è titolo valido per l’espatrio è apposta l’annotazione “documento non valido ai fini dell’espatrio”.».
Capo III
Disposizioni organizzative e finali
Art. 6
Disposizioni organizzative
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole «attività nazionali all’estero» sono inserite le seguenti, «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l’estero»;
b) all’articolo 16:
1) al secondo comma, le parole «di quello per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell’ufficio dirigenziale generale di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.»;
2) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
3) al quarto comma, le parole: «per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari giuridici e quelle»;
4) al quinto comma, le parole «sono conferite ad un ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari»;
c) all’articolo 107, primo comma:
1) alla lettera b), le parole «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
2) alla lettera e), le parole «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto da quinto comma dell’articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto di cui all’articolo 101, quinto comma, diversa da quella in cui è maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2). Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2) sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticità di cui all’articolo 144, primo comma. Il decreto di cui all’articolo 101, quinto comma, può individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
d) all’articolo 144, il terzo comma è abrogato;
e) dopo l’articolo 157 è inserito il seguente:
«Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale)
1. La performance individuale dell’impiegato a contratto è valutata annualmente dal capo dell’ufficio in cui prestano servizio secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, è previsto un trattamento economico accessorio, le cui modalità di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 1 milione a decorrere dall’anno 2026.»;
f) alla tabella 19 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Nell’ambito dei posti di funzione individuate dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all’area delle elevate professionalità può essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni o, se inquadrato nella famiglia della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale.».
2. Ai segretari di legazione che, all’entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un’anzianità di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni, si applica l’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all’articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Disposizione finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 e dall’articolo 6, comma 1, lettera e), pari a euro 9.553.494 per l’anno 2026, euro 13.453.494 per l’anno 2027 ed euro 7.453.494 annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 5.553.494 per l’anno 2026, euro 9.453.494 per l’anno 2027 ed euro 7.453.494 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a euro 4 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.