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Cittadinanza italiana: la sentenza della Corte Costituzionale non pone fine al dibattito sulla nuova legge; di Luigi Minari

La dichiarazione della Corte Costituzionale e il percorso verso una decisione: tra l'ordinanza di Torino, la Cassazione e la futura analisi dell'ordinanza di Mantova.

La Corte costituzionale limita la decisione sulla legge n. 74/2025 e mantiene aperto il dibattito.
La Corte costituzionale limita la decisione sulla legge n. 74/2025 e mantiene aperto il dibattito.

Il 11 marzo il Corte Costituzionale Italiana ha rilasciato una dichiarazione anticipando l'esito della sua decisione in merito alla telefonata. Ordinanza di Torino, che metteva in discussione la costituzionalità della legge n. 74/2025 (legge di conversione del cosiddetto "Decreto Tajani"), con particolare riferimento al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

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Innanzitutto, si rende necessaria un'essenziale chiarificazione metodologica, spesso trascurata nel dibattito pubblico. La nota di cui sopra non corrisponde al contenuto integrale della sentenza, ma costituisce una mera sintesi del risultato raggiunto dalla Corte. In materia di controllo di costituzionalità, una corretta comprensione della portata della decisione richiede necessariamente un esame completo del ragionamento, che sarà possibile solo dopo la pubblicazione della sentenza.

LEGGI ANCHE: La mancanza di una sentenza del tribunale "blocca" la strategia legale contro il decreto di cittadinanza italiano.

Questo chiarimento iniziale è essenziale per evitare la proliferazione di letture affrettate e interpretazioni premature circa l'effettiva posizione della Corte Costituzionale. In particolare, è errato affermare, basandosi unicamente sulla dichiarazione rilasciata, che la Corte abbia dichiarato la Legge n. 74/2025 conforme alla Costituzione.

Ciò che si può effettivamente desumere dalla dichiarazione è diverso: la Corte ha compreso che le ragioni addotte dal Tribunale di Torino a sostegno dell'incostituzionalità della norma, dal punto di vista dell'articolo 3 della Costituzione, non sono fondate.

La distinzione non è meramente terminologica, ma sostanziale. Nell'ordinamento italiano di controllo di costituzionalità, la dichiarazione di "infondatezza" di una questione significa che le specifiche argomentazioni presentate dal giudice di primo grado non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la presunta violazione costituzionale così come formulata.

Tale conclusione, tuttavia, non equivale a un'affermazione generale e definitiva della conformità costituzionale della norma. La Corte può respingere una questione per insufficienza, inadeguatezza o limitazione dei motivi addotti, senza per questo esaurire l'esame di tutti i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Tale posizione può essere compresa alla luce di una tecnica decisionale ricorrente nella giurisprudenza costituzionale italiana, caratterizzata da un approccio di moderazione, spesso descritto dagli studiosi di diritto come una forma di "minimalismo costituzionale".

Da questa prospettiva, la Corte si limita a esaminare la questione rigorosamente nei termini in cui è stata formulata dal giudice di primo grado, evitando pronunce di ampia portata o potenzialmente estensive quando non strettamente necessarie alla risoluzione del caso specifico. Si tratta di una tecnica che preserva lo spazio per l'evoluzione giurisprudenziale ed evita decisioni con ampi effetti sistemici basate su giustificazioni ritenute insufficienti o incomplete.

È proprio in quest'ottica interpretativa che va intesa la decisione relativa all'Ordinanza di Torino. Dichiarando la questione "infondata", la Corte non esaurisce necessariamente il dibattito costituzionale sulla Legge n. 74/2025, ma segnala piuttosto l'inadeguatezza o l'insufficienza dell'interpretazione argomentativa presentata in quel caso specifico.

Questa interpretazione acquista ancor maggiore rilevanza se si considera l'imminente analisi dell'ordinanza di rimessione da parte della Corte di Mantova. A differenza del caso di Torino, questo nuovo rinvio presenta, secondo molti esperti giuridici, una struttura argomentativa più ampia e articolata, sistematicamente orientata a individuare molteplici profili di possibile illegittimità costituzionale.

Di conseguenza, la Corte costituzionale ha la possibilità di affrontare, in modo più completo e approfondito, le diverse questioni sollevate dalla legge n. 74/2025, superando i limiti argomentativi individuati nel precedente.

È proprio in questo contesto che si inserisce l'importante udienza fissata per il 14 aprile dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. La Corte sarà chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del cosiddetto "Decreto Tajani" alla luce del principio di irretroattività.

Si tratta di un momento particolarmente significativo. La Corte di Cassazione ha potuto riaffermare un orientamento giurisprudenziale consolidato nel corso dei decenni: che la cittadinanza italiana iure sanguinis costituisce un diritto originario e imprescrittibile che sorge alla nascita e il cui riconoscimento ha carattere meramente dichiarativo. Tale interpretazione, più volte ribadita dalla stessa Corte di Cassazione, è stata ulteriormente confermata dalla sentenza n. 142/2025 della Corte Costituzionale, che riafferma la natura non costitutiva del riconoscimento della cittadinanza.

Se tale orientamento venisse confermato nel contesto della nuova legislazione, la Corte Suprema, in pratica, delineerebbe la portata temporale delle restrizioni introdotte, impedendo che le norme successive incidano su situazioni giuridiche già esistenti al momento della loro emanazione.

In tale scenario, la decisione della Corte di Cassazione assumerebbe anche una rilevante funzione sistemica, offrendo alla Corte Costituzionale un importante parametro interpretativo per esaminare le questioni di legittimità relative alla Legge n. 74/2025.

In ogni caso, anche nell'improbabile eventualità di un'ampia validazione della nuova disciplina, restano aperte questioni giuridiche rilevanti che richiedono una riflessione.

Un punto delicato riguarda coloro che, prima del 27 marzo 2025, hanno tentato di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza ma sono stati impediti da ostacoli amministrativi, come l'impossibilità di fissare appuntamenti consolari o lunghe liste d'attesa.

In questi casi, la rigida applicazione di un termine temporale può entrare in conflitto con i principi di tutela delle legittime aspettative e di buona fede. Ciò risulta ancor più evidente quando le difficoltà riscontrate derivano dall'organizzazione amministrativa dello Stato stesso, che, creando o tollerando tali ostacoli, ha di fatto reso impossibile il tempestivo esercizio di un diritto preesistente.

Un interrogativo altrettanto rilevante si pone riguardo ai discendenti per via materna, il cui percorso verso il riconoscimento è sempre stato prevalentemente giudiziario. In questi casi, vale la pena chiedersi se la produzione di documenti, la formalizzazione di procure, o persino l'avvio della preparazione dell'azione legale non costituiscano manifestazioni inequivocabili della volontà di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza, tali da superare la rigida applicazione del criterio temporale introdotto dalla nuova normativa.

Infine, merita di essere sottolineata la questione degli effetti temporali: ex tunc versus ex nunc. Ammettere che il diritto alla cittadinanza italiana si consolidi solo al termine della procedura di accertamento, e non alla nascita, implicherebbe una rottura strutturale con il modello tradizionale di trasmissione iure sanguinis.

In effetti, come si può giustificare, in questo scenario, il riconoscimento della cittadinanza a discendenti i cui genitori non sono mai stati formalmente riconosciuti come cittadini italiani? La stessa ammissibilità storica della trasmissione per saltum dimostra che il sistema ha sempre presupposto l'esistenza originaria dello status di cittadinanza dalla nascita, con la procedura di riconoscimento di natura meramente dichiarativa.

Questa tensione rivela la complessità della questione e la necessità di una ricostruzione coerente e sistematica, capace di preservare la logica interna dell'ordinamento giuridico.

In conclusione, la recente posizione della Corte Costituzionale rappresenta solo un primo passo in un dibattito ancora in evoluzione. Lungi dal porre fine alla discussione, essa inaugura una nuova fase di approfondimento interpretativo, che coinvolgerà necessariamente sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia le future decisioni della stessa Corte Costituzionale.

La portata effettiva della legge n. 74/2025, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione temporale e la sua compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, rimane pertanto soggetta a interpretazione.

* da Luigi Minari, avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione, iscritto agli ordini degli avvocati portoghese e italiano dal 2008.

1 Commento

1 Commento

  1. Cinthia Davanzo

    28 marzo 2026 alle 00:09

    Grazie. È un bene avere dei chiarimenti!

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