* da Luigi Minari
Lo Stato italiano non può negare la cittadinanza iure sanguinis (per diritto di sangue) a coloro che hanno acquisito un'altra cittadinanza per nascita all'estero. Questa forma di esclusione costituisce una discriminazione di fatto, incompatibile con i principi costituzionali, europei e internazionali che tutelano la dignità umana e l'uguaglianza davanti alla legge.
Al centro dell’identità giuridica italiana c’è un principio tanto antico quanto essenziale: ius sanguinis. Chiunque discenda da cittadini italiani è, per diritto originario, cittadino italiano. Non si tratta di una concessione cortese da parte dello Stato, ma di un riconoscimento giuridico intrinseco, inscritto nel DNA normativo stesso della Repubblica.
Tuttavia, il recente Decreto Legge n. 36/2025 contesta questo principio introducendo una distinzione ingiustificabile tra i discendenti con cittadinanza esclusiva e quelli con cittadinanza multipla. Il testo prevede che i discendenti di italiani nati all'estero che siano titolari di un'altra cittadinanza non saranno automaticamente considerati cittadini italiani, se non in determinate condizioni. Si tratta di una sanzione rivolta soprattutto a chi è nato in Paesi che applicano la Dio solo, come gli Stati Uniti, l'Argentina o il Brasile.
Questa misura non solo rappresenta una discriminazione indiretta, ma viola anche direttamente il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Inoltre, contraddice l'articolo 22 della legge n. 91/1992, che vieta la perdita della cittadinanza quando comporta l'apolidia. La cittadinanza, pertanto, deve essere analizzata nel rapporto tra l'individuo e lo Stato italiano, e non alla luce dell'esistenza di un secondo passaporto.
L'urgenza che non esiste
Ancora più grave è il fatto che il presente decreto non riveste carattere di urgenza, condizione essenziale per il legittimo utilizzo dello strumento del decreto-legge. Il presunto “eccesso” di domande di cittadinanza non costituisce un’emergenza nazionale. Si tratta di un fenomeno prevedibile, in aumento nel corso degli anni e che non è mai stato trattato con la necessaria serietà.
Il governo italiano, lungi dall'agire per ampliare e modernizzare i servizi consolari, che in alcuni Paesi hanno accumulato liste d'attesa che raggiungono i 15 anni, sceglie di limitare i diritti invece di ampliare la capacità dei servizi. Questa deliberata omissione rivela una scelta politica: ignorare i propri cittadini all’estero e promuovere discorsi di identità nazionale selettiva.
L'esempio spagnolo
In questo scenario, vale la pena guardare alla Spagna, che ha seguito il percorso opposto. Attraverso la cosiddetta Legge sulla Memoria Democratica, il governo spagnolo ha promosso attivamente il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti degli emigranti spagnoli. La logica è chiara: accogliere, includere, ricostruire i legami storici e culturali con la propria diaspora. Così facendo, la Spagna riconosce che la cittadinanza è più di un vincolo giuridico: è un ponte tra generazioni, continenti e culture.
La cittadinanza non è un privilegio
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella decisione Rottmann (C-135/08), ha già affermato che la cittadinanza nazionale non può essere revocata senza considerare il suo impatto sui diritti derivanti dalla cittadinanza europea. Allo stesso modo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Genovese contro Malta (n. 53124/09), ha garantito il diritto alla parità di trattamento anche a coloro che sono nati fuori dal territorio.
Alcuni cercano di giustificare la misura basandosi sulla teoria dell' collegamento genuino — il “legame autentico” tra persona e Stato — ha avuto origine nel caso Nottebohm (CIG, 1955). Ma questa teoria si applica esclusivamente al diritto internazionale tra Stati, non ai vincoli interni di cittadinanza. L'Italia ha adottato consapevolmente e deliberatamente l' ius sanguinis come base della sua legislazione. Invocare ora criteri soggettivi per negarlo rappresenta un'incoerenza giuridica e istituzionale.
Autori autorevoli come Paul Weis e Peter Spiro hanno già avvertito che il collegamento autentico non si applica ai sistemi che prevedono la trasmissione automatica della cittadinanza. E la stessa Corte europea, nel caso Karassev contro Finlandia, lo ha chiarito: la cittadinanza è un diritto fondamentale, che non può essere limitato sulla base di interpretazioni arbitrarie o discriminatorie.
Un patto di appartenenza
Se lo Stato italiano riconosce il diritto alla cittadinanza iure sanguinis anche dopo generazioni, non è più possibile limitarlo in base a criteri identitari o sociologici. Ciò significherebbe rompere la coerenza normativa della Repubblica e minare la fiducia dei cittadini – dentro e fuori l’Italia – nelle istituzioni.
Come scrisse il giurista Giovanni Pugliese, «la cittadinanza non può ridursi a un premio per chi assomiglia al cittadino ideale, ma è un dovere dello Stato verso chi da esso nasce». E, come tale, non si può essere meno italiani perché si è anche brasiliani, argentini o americani.
Ciò che è in gioco non è solo un passaporto. È il rispetto di un patto di appartenenza che attraversa il tempo, i confini e il sangue.

Luigi Minari è avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Brasile, sezione di San Paolo, avvocato portoghese presso il Consiglio di Faro e avvocato italiano stabilito presso il Foro di Bari.







































