Un magistrato italiano ha invocato l’articolo 22 della Costituzione, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici, esprimendo parere favorevole a un ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il documento, datato 2 novembre 2026 e ottenuto da Italianismo, segnala inoltre possibili conseguenze delle restrizioni alla cittadinanza sui minori.
L’atto si inserisce nelle controversie giudiziarie sulla riforma del 2025, che ha limitato il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, anche per le persone nate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Il magistrato collega la garanzia costituzionale al principio di uguaglianza e valuta, in subordine, la possibilità di sottoporre questioni alla Corte costituzionale italiana e alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
L’articolo 22 tutela contro la privazione della cittadinanza per motivi politici
L’articolo 22 della Costituzione italiana stabilisce: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.” In portoghese: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome.”
La norma fu inserita nella Costituzione dopo la caduta del fascismo, in risposta alle pratiche discriminatorie del regime, comprese le misure che colpirono minoranze linguistiche e persone di origine ebraica. La disposizione mira a impedire che lo Stato utilizzi la cittadinanza come strumento di persecuzione politica.
Nel documento del 2 novembre, il magistrato collega questa garanzia agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che tutelano i diritti fondamentali e l’uguaglianza davanti alla legge.
L’argomento si inserisce nella controversia sul decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025. La riforma ha stabilito che determinate persone nate all’estero, anche prima della sua entrata in vigore, e in possesso di un’altra cittadinanza non abbiano acquisito la cittadinanza italiana, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
La questione giuridica è stabilire se la misura rappresenti una limitazione legittima all’acquisizione della cittadinanza o se possa incidere su situazioni precedentemente tutelate. Invocare l’articolo 22 non significa di per sé che il giudice abbia riconosciuto una privazione della cittadinanza per motivi politici.
Italianismo aveva già riportato l’argomento dell’articolo 22
Sebbene sia espressamente previsto dalla Costituzione, l’articolo 22 è un fondamento poco frequente nella giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza.
Italianismo aveva già evidenziato questo argomento il 9 giugno 2026, quando il costituzionalista Alfonso Celotto invocò la disposizione davanti alla Corte costituzionale per contestare gli effetti della riforma su un minore. In quell’occasione, Celotto descrisse l’articolo come un parametro raramente utilizzato dinanzi alla Corte.
L’interpretazione è stata contestata dalla difesa dello Stato italiano, che ha respinto l’associazione automatica tra una perdita involontaria della cittadinanza e motivi politici.
A settembre, il portale ha inoltre riportato una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Avellino, che ha incluso l’articolo 22 tra le disposizioni esaminate. L’atto di novembre, pertanto, non inaugura questa linea argomentativa, ma aggiunge un ulteriore episodio al dibattito.
Magistrato segnala effetti sui minori e sulla cittadinanza europea
Il documento afferma inoltre che le restrizioni potrebbero incidere sullo status di cittadini dell’Unione europea dei minori coinvolti nel procedimento. Tale status deriva dalla cittadinanza di uno Stato membro e garantisce diritti quali la libera circolazione e il soggiorno nell’Unione.
Sebbene spetti agli Stati stabilire le proprie norme in materia di cittadinanza, l’esercizio di tale competenza deve rispettare il diritto europeo nelle situazioni in cui esso sia applicabile. Per questo motivo, il magistrato menziona la possibilità di sottoporre la controversia alla CGUE.
Il parere favorevole non è ancora una decisione definitiva
Nella conclusione, il documento riporta: “Per questi motivi esprime parere favorevole all’accoglimento del ricorso e, in subordine, al rinvio di questione incidentale di costituzionalità alla C. Cost. e di questione pregiudiziale alla CGUE.”
In portoghese, il magistrato esprime parere favorevole all’accoglimento del ricorso e, in subordine, al rinvio di questioni alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il passaggio non dimostra il riconoscimento definitivo della cittadinanza né la formalizzazione di alcuno di tali rinvii.
Un’eventuale ordinanza potrà chiarire quali punti della riforma il magistrato ritenga incompatibili con l’articolo 22 e se una questione verrà effettivamente sottoposta alle giurisdizioni superiori.
La riforma è già discussa dalla giustizia europea
Nella sentenza 63/2026, la Corte costituzionale italiana ha respinto determinate censure alla riforma e ha ritenuto che le nuove restrizioni costituissero una limitazione originaria all’acquisizione della cittadinanza, non la revoca di una cittadinanza precedentemente acquisita. La distinzione è rilevante per il dibattito sull’articolo 22.
Già nell’ordinanza 147/2026, la Corte costituzionale ha deciso di sottoporre alla CGUE una questione sulla compatibilità della riforma con il diritto dell’Unione europea. Si tratta di un rinvio formale, distinto dalla possibilità menzionata nel documento del 2 novembre.
Il nome del tribunale, il numero del procedimento e l’identità del magistrato sono stati omessi dalla copia fornita a Italianismo. Secondo la fonte, la misura mira a tutelare le persone coinvolte e a prevenire possibili contestazioni. L’assenza di tali dati impedisce la verifica indipendente dell’origine e della portata processuale del documento.
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