La Commissione europea ha proposto nuove regole per agevolare e accelerare il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini di Paesi al di fuori dell’Unione europea.
Presentato il 15 settembre, il progetto istituisce per la prima volta un quadro europeo comune specifico per i cittadini di Paesi terzi, oggi soggetti principalmente alle norme dei singoli Stati membri. La proposta segue la procedura legislativa ordinaria e deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Ue.
Le regole si applicherebbero sia agli stranieri che già risiedono legalmente in un Paese dell’Ue sia alle persone che intendono entrare e risiedere nell’Unione e dimostrano una concreta intenzione di migrare, per esempio attraverso una domanda di visto o di permesso di soggiorno, un’offerta di lavoro o l’iscrizione all’EU Talent Pool.
La proposta riguarda le qualifiche conseguite sia al di fuori dell’Unione europea sia in un altro Stato membro, quando il titolare è cittadino di un Paese terzo. Non si applica al riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi accademici.
Il processo richiede oggi in media 14 mesi
Attualmente, per i cittadini di Paesi terzi non esiste un sistema europeo equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/36/CE per i cittadini dell’Unione europea.
Secondo la valutazione della Commissione, le procedure di riconoscimento costano in media 1.500 euro e richiedono 14,2 mesi. Tra i cittadini di Paesi terzi consultati, il 70,4% ha ritenuto la durata del processo un problema grande o molto grande.
La Commissione afferma che la frammentazione delle norme ostacola l’assunzione di lavoratori qualificati e contribuisce a far sì che gli immigrati svolgano mansioni al di sotto del proprio livello di formazione, in un contesto di carenza di professionisti in diversi settori dell’economia europea.
Decisione entro tre mesi dalla domanda completa
In base alla proposta, l’autorità competente dovrà confermare la ricezione della domanda entro un mese e informare il candidato dell’eventuale mancanza di documenti.
Dopo la presentazione di tutta la documentazione richiesta, la decisione dovrà essere adottata entro tre mesi. Il termine potrà essere prorogato di un ulteriore mese in determinate procedure. La decisione, così come la mancata risposta entro il termine, potrà essere impugnata secondo la legislazione nazionale.
Gli Stati membri dovranno inoltre consentire che le procedure si svolgano a distanza e per via elettronica, anche quando l’interessato si trovi ancora in un altro Paese.
Sette categorie professionali avranno un meccanismo automatico
Un altro elemento della proposta è la creazione di un meccanismo di riconoscimento automatico per le qualifiche conseguite in Paesi terzi in sette categorie professionali: medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti e architetti.
Il meccanismo, tuttavia, non significa che qualsiasi diploma estero in questi settori sarà automaticamente accettato.
Per beneficiare del sistema, la qualifica dovrà derivare da un programma di formazione previamente valutato da un organismo considerato affidabile ai sensi della futura direttiva. Tale programma dovrà soddisfare i requisiti europei di qualità e formazione applicabili alla professione. La qualifica dovrà inoltre essere rilasciata come credenziale digitale.
In pratica, il riconoscimento automatico sarà legato ai programmi di formazione che soddisfano tali condizioni, e non semplicemente al Paese di origine del diploma.
Il riconoscimento continuerà a valere nel Paese che ha adottato la decisione
La proposta armonizza procedure e garanzie, ma non istituisce un’unica abilitazione professionale automaticamente valida in tutta l’Unione europea.
La decisione di riconoscimento continuerà a essere adottata dallo Stato membro nel quale il professionista intende esercitare l’attività. Pertanto, il riconoscimento concesso in Italia, per esempio, non sarà automaticamente trasferito in Francia, Germania o in un altro Paese dell’Ue.
Cosa cambia per i brasiliani
Se la direttiva sarà approvata, i brasiliani che non possiedono la cittadinanza di un Paese dell’Unione europea potranno beneficiare direttamente delle nuove regole quando chiederanno il riconoscimento delle proprie qualifiche per lavorare o nell’ambito delle procedure migratorie contemplate dal testo.
La situazione è diversa per i brasiliani che possiedono anche la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Ue. In quanto cittadini europei, non rientrano nel concetto di cittadino di Paese terzo utilizzato da questa proposta.
Nello stesso pacchetto, tuttavia, la Commissione ha presentato un’altra proposta, la COM(2026) 995, che modifica la direttiva 2005/36/CE e stabilisce procedure per i cittadini dell’Ue che abbiano conseguito qualifiche professionali al di fuori dell’Unione. L’obiettivo dichiarato è evitare che i cittadini europei formati in Paesi terzi ricevano un trattamento meno favorevole rispetto ai cittadini non europei coperti dal nuovo sistema.
Le regole non sono ancora in vigore
Le modifiche sono ancora soltanto proposte legislative.
Il testo COM(2026) 990 segue l’iter con il numero 2026/0275/COD e dovrà essere negoziato e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Nella versione presentata dalla Commissione, i Paesi avranno fino a due anni dall’entrata in vigore della direttiva per adeguare le proprie leggi, regolamenti e procedure amministrative.
Fino al completamento dell’intero processo, continueranno a valere le norme attualmente adottate da ciascun Paese per il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi al di fuori dell’Unione europea.
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