Due nuove decisioni del tribunale di Avellino hanno ampliato il contenzioso sulla riforma della cittadinanza italiana del 2025.
Con decisioni del 15 e del 18 settembre, il tribunale ha rinviato due casi alla Corte costituzionale italiana. Nel secondo procedimento, ha disposto anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue).
Secondo gli avvocati consultati da Italianismo, la sequenza accresce la pressione giuridica affinché il Lussemburgo chiarisca i limiti dell’applicazione retroattiva dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Ciò non anticipa l’esito del giudizio, ma mostra che la questione europea acquisisce nuovi argomenti e nuovi procedimenti.
La stessa Corte costituzionale italiana aveva già sottoposto alla Cgue una questione sull’articolo 3-bis con l’ordinanza n. 147/2026, depositata a luglio.
«Perdita retroattiva» della cittadinanza
Nella decisione del 15 settembre, relativa a una minorenne nata all’estero, il tribunale di Avellino mette in discussione la norma secondo cui determinate persone devono essere considerate come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana.
Il giudice ricorda che, prima della riforma, la giurisprudenza riteneva che la cittadinanza iure sanguinis fosse acquisita dalla nascita, mentre il riconoscimento giudiziario aveva natura dichiarativa.
“L’effetto pratico della disposizione appare dunque assimilabile a una revoca ex tunc ovvero a una perdita retroattiva dello status civitatis.”
In altri termini, il tribunale ritiene che l’effetto pratico della norma possa essere equiparato a una revoca fin dall’origine o a una perdita retroattiva dello status di cittadino.
Il procedimento è stato sospeso e rinviato alla Corte costituzionale per l’esame degli articoli 2, 3 e 22 della Costituzione italiana.
Il secondo caso riguarda quattro minori brasiliani
La decisione del 18 settembre riguarda quattro minori nati in Brasile, i cui genitori hanno ottenuto giudizialmente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Oltre alla questione costituzionale, il giudice ha deciso di sottoporre il caso alla Cgue. Uno dei punti centrali è l’assenza di una valutazione individuale delle conseguenze della riforma.
“I ricorrenti non hanno determinato il luogo della propria nascita, la cittadinanza dei genitori, il momento in cui questi ultimi hanno richiesto l’accertamento del proprio status.”
Secondo la decisione, i minori non hanno scelto il luogo di nascita, la cittadinanza dei genitori né il momento in cui chi ne aveva la responsabilità ha chiesto il riconoscimento o la trascrizione degli atti.
Il tribunale mette quindi in discussione la compatibilità di una misura «automatica, retroattiva e priva di valutazione individuale» con il diritto dell’Unione europea. Vengono citati anche gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la tutela della vita familiare e dell’interesse superiore del minore.
L’avvocata sottolinea la decisione
L’avvocata Maria Stella La Malfa, che segue il caso, ha definito la decisione «molto importante e ben motivata» e ha sottolineato l’assenza di un’analisi individuale della situazione dei minori.
Secondo l’avvocata, il tribunale di Avellino ha deciso di sottoporre il caso sia alla Corte costituzionale sia alla Corte di giustizia dell’Unione europea, dopo una richiesta presentata nel procedimento.
Il nuovo rinvio non annulla la riforma e non anticipa la posizione delle corti superiori. Ma aggiunge al dibattito europeo questioni specifiche sulla retroattività, la proporzionalità e la tutela dei minori.
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