A Suprema Corte di Cassazione italiana ha deciso che gli stranieri non residenti nel paese non hanno bisogno di un 'Codice fiscale' richiedere sponsorizzazioni gratuite o pagare le spese legali.
Questa decisione è un sollievo per i richiedenti nel processo di riconoscimento Cittadinanza italiana, che ha affrontato le richieste di 'Codice fiscale' – equivalente al CPF brasiliano – presso alcuni tribunali italiani.
Molti discendenti riconosciuti cittadini italiani hanno avuto difficoltà ad esercitare i propri diritti a causa della lentezza delle procedure burocratiche successive alla sentenza.
Il caso in questione
La Corte di Roma ha respinto la richiesta di giustizia gratuita avanzata da un cittadino rumeno, fondando la propria decisione sull'assenza nella richiesta del codice tributario italiano.
Secondo il giudice la mancanza di tale atto rendeva la richiesta inammissibile ai sensi dell'art. 79 del DPR 155/2002. Il ricorrente aveva comunicato il proprio codice fiscale rumeno e il proprio domicilio all'estero, ma la Corte ha inteso che, per essere ammessa, la richiesta deve contenere il codice fiscale italiano, ottenuto dalla Agenzia delle Entrate.
Insoddisfatto della decisione, il rumeno ha presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che il requisito del codice tributario italiano violava la legge.
Il ricorrente basava il suo ricorso sull'interpretazione della Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza n. 144/2004, aveva già stabilito la possibilità per gli stranieri non residenti di chiedere giustizia gratuitamente, semplicemente indicando il proprio domicilio all'estero.
Analisi e decisione della Corte di Cassazione
A Corte di Cassazione, con decisione del 23/07/2024 (frase 30047), ha accolto il ricorso, evidenziando che l'art. 6, comma 2, del DPR 605/1973, già prevede che l'obbligo di indicazione del codice fiscale per i non residenti può essere assolto soltanto indicando i dati anagrafici fondamentali, ai sensi dell'art. 4, escluso il domicilio fiscale.
Tali dati comprendono nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e, in luogo del domicilio fiscale, domicilio o sede legale all'estero. Il ricorrente, che soggiornava in Italia per breve tempo (solo 40 giorni), non era dotato di codice fiscale italiano, ma solo di quello del suo Paese di origine.
La Corte di Cassazione ha concluso che, per gli stranieri non residenti, compresi quelli provenienti da Paesi di Unione Europea, è sufficiente fornire i dati anagrafici fondamentali e il domicilio all'estero.
Per questi stranieri non vi è obbligo di munirsi di codice fiscale italiano per richiedere il patrocinio gratuito, purché presentino i dati reddituali conformi all'ultima dichiarazione del Paese di residenza, ai sensi dell'art. 70 del DPR 115/2002.
Implicazioni della decisione
La decisione della Suprema Corte di Cassazione, del 23 luglio 2024, annulla la necessità del codice tributario italiano, ampliando l'accesso al patrocinio gratuito per gli stranieri non residenti ed eliminando un ostacolo burocratico che molti hanno dovuto affrontare al termine dell'iter di riconoscimento di IL Cittadinanza italiana, quando dovevano pagare le tasse per rendere definitiva la sentenza.
