La Lega, il partito che fa parte del governo italiano, ha presentato un emendamento al disegno di legge sulla cittadinanza che modifica i punti controversi del testo precedente. La proposta riconosce il diritto a Cittadinanza italiana ai discendenti diretti, compresi i nipoti, anche se né loro né i loro genitori sono nati nel territorio italiano.
Il testo modifica l'articolo 3-bis della legge n. 91/1992, che tratta il riconoscimento della cittadinanza per discendenza. La nuova formulazione, depositata come AS 1432, elimina il requisito della nascita in Italia e rafforza il principio di ius sanguinis — cioè il diritto trasmesso attraverso il sangue.
Secondo la proposta sarà possibile riconoscere l' Cittadinanza italiana se uno dei genitori, o anche un nonno, è cittadino italiano. Ciò corregge il precedente tentativo, con il decreto legge 36, di limitare il riconoscimento solo a coloro che avevano un antenato nato o residente in Italia.
La modifica avvantaggia soprattutto i discendenti degli italiani residenti all'estero, che possiedono già un'altra cittadinanza.
Il punto debole della nuova redazione della Lega – del Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini – è che il riconoscimento della cittadinanza sarà possibile solo se la domanda è stata presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025, ora locale Roma, ai sensi della normativa vigente fino a tale data. La restrizione potrebbe dare luogo a contestazioni in tribunale.
L'emendamento abroga anche gli articoli che negavano la cittadinanza a coloro che erano nati fuori dall'Italia prima dell'entrata in vigore della nuova norma, creando una contraddizione giuridica perché ignorava i diritti già garantiti da altre leggi.
L'ex deputato Luiz Roberto Lorenzato, rappresentante della Lega in Brasile, ha celebrato il cambiamento: "È una prima vittoria. Siamo riusciti a eliminare il requisito di essere nati in Italia. Ora, chiunque sia nipote di un italiano potrà riconoscere la cittadinanza e poi trasmetterla ai propri genitori, come già avviene in Portogallo".
La proposta sarà comunque sottoposta a votazione e potrebbe subire modifiche, tra cui l'inclusione di nuovi emendamenti da parte di altri partiti o un "emendamento massimo" da parte del governo per chiarire la questione della retroattività. Fino ad allora continua il dibattito tra parlamentari e rappresentanti delle comunità italiane all'estero.
Leggi l'emendamento completo
AS 1432
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1
TOSATO, STEFANI, BIZZOTTO, PIROVANO, SPELGATTI
Alla virgola 1, capoverso < >, applicare le seguenti modifiche:
- all'alinea, sopprimere le parole da: “In deroga” thin alle seguenti parole: “n.2358”;
- sostituire la lettera c) con la seguente: “c) un genitore o un adottato o un ascendente di primo grado del genitore o dell'adottato è cittadino”;
- sopprimere le lettere d) ed e).
commento: In materia di riconoscimento di cittadinanza per i nati e residenti all'estero, già in possesso di altra cittadinanza.
La legge 91/1992, che fonda il diritto alla cittadinanza italiana, prevede che “è cittadino per nascita il figlio del sacerdote o la madre del cittadino”. Il decreto legge in esame introduce un articolo in deroga alla questione cardine principio, prevedendo che la cittadinanza italiana non passi automaticamente al figlio stesso, ma che il genitore debba essere nato in Italia o debba aver vissuto almeno 2 anni in Italia o che un nonno sia nato in Italia.
La modifica alla lettera a) chiarisce che si agisce nel perimetro dello ius sanguinis, la lettera b) ribadisce che la trasmissione fra genitore e figlio è automatica e che è cittadino italiano anche colui che abbia il nonno cittadino italiano, a prescindere dal luogo di nascita e dalla residenza.
Test risultante che modifica la normativa
Articolo 1. (Disposizioni urgenti in materia di salute pubblica)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, si considera che non abbia più acquistato la cittadinanza italiana chi è originario dell'estero prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sia in possesso di altra cittadinanza, salvo che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) lo stato dell'interesse della città è ricco in riferimento all'applicazione normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito della presentazione, dati corretti della documentazione necessaria, presentando tutte le informazioni necessarie alla console o all'autorità competente entro e non oltre le 23:59, ora Roma, dalla data centrale;
b) la situazione dell'interesse di interesse è giuridicamente corretta, salvo quanto previsto dalla normativa vigente al 27 marzo 2025, a seguito della direttiva presentata alle ore 23:59, ora in Roma, in pari data;
c) un genitore o un adottante l'ascendente di primo grado ha dato alla luce il primo genitore adottivo è un cittadino è nato in Italia;
d) il genitore o il figlio adottivo risiedono in Italia per un periodo di tempo prolungato in ragione della prosecuzione della data di nascita o di adozione del figlio;
e) Un cittadino ascendente della mia prima generazione è nato in Italia. '.
2. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che si applica con le seguenti modifiche: a) la rubrica è la stessa: «Controversia in materia di determinazione dello stato di polizza e di cittadinanza italiana»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la testimoniale. 2-ter. In questa controversia in materia di accordo della città italiana, l'accordo della città italiana è tenuto ad allegare e prova l'insussistenza della causa del mancato conseguimento o della perdita della previdenza della città di legge.».