La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale italiana è stata oggetto di numerose analisi accademiche. Simone Marinai, Professore associato di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Pisa, autore di pubblicazioni su riviste giuridiche italiane. Eurojus Questo è un contributo dottrinale – una sorta di articolo scientifico approfondito sul diritto italiano – dedicato ai fondamenti e alle debolezze della decisione che ha convalidato le restrizioni alla cittadinanza italiana per discendenza introdotte dal Decreto Tajani. Il testo fa parte di... Numero 2 – 2026 dalla pubblicazione, una delle più importanti nel diritto europeo in Italia.
La conclusione centrale di Marinai è semplice: la sentenza "è destinata a costituire un punto di riferimento nel dibattito sulla cittadinanza italiana, ma non necessariamente un punto di chiusura".
La teoria della preclusione originaria e le sue contraddizioni.
Il nucleo della sentenza n. 63/2026 — e il punto maggiormente contestato da Marinai — è la qualificazione giuridica dell'articolo 3-bis introdotto dal decreto Tajani. La Corte costituzionale ha stabilito che la norma non rappresenta una revoca della cittadinanza già acquisita, bensì un impedimento originario al suo riconoscimento.
Marinai individua una contraddizione interna nella sentenza stessa. La Corte cita le Sezioni Unite di Cassazione del 2022, che stabiliscono che lo status di civitatis ha un “carattere permanente e imprescrittibile e può essere rivendicato in qualsiasi momento sulla base della semplice prova di nascita come cittadino italiano”. Ma, secondo il professore, la Corte omette il passaggio immediatamente precedente delle stesse sentenze, che chiarisce che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce per titolo originario”.
Per Marinai, la conseguenza è grave: “la qualificazione della norma come ‘acquisizione non retroattiva’ non è adeguata a descriverne i reali effetti. La norma incide su uno status che, secondo le norme precedenti, era già consolidato al momento della nascita, privandolo retroattivamente di rilevanza giuridica”.
Il diritto europeo ridotto a una garanzia formale.
Marinai individua un secondo grave problema nel modo in cui la Corte costituzionale ha trattato il diritto dell'Unione europea. Sebbene la Corte riconosca che la disciplina della cittadinanza debba rispettare gli articoli 9 del TUE e 20 del TFUE, ne limita l'applicazione ai casi in cui lo status sia già stato formalmente certificato.
Secondo il professore, questa scelta "rischia di ridurre significativamente la portata della tutela offerta dagli articoli 9 del TUE e 20 del TFUE, sottraendo al controllo del diritto europeo una categoria di situazioni che, pur non essendo formalmente consolidate, presentano un elevato grado di stabilità sostanziale".
Il risultato, secondo Marinai, è “una concezione fortemente mediata della cittadinanza europea: essa non opera come un limite sostanziale alla ridefinizione retroattiva delle condizioni della cittadinanza nazionale, ma solo come una garanzia contro la perdita di uno status nazionale già formalmente riconosciuto”.
Proporzionalità senza esame individuale
Una terza debolezza evidenziata da Marinai riguarda l'assenza di qualsiasi meccanismo di valutazione individuale. La norma opera automaticamente e in modo generalizzato su una pluralità indeterminata di persone. Per la professoressa, "l'assenza di qualsiasi forma di esame individuale è in contrasto con l'obbligo, affermato dalla Corte di giustizia, di procedere a una valutazione caso per caso delle conseguenze del provvedimento, tenendo conto della situazione personale e familiare dell'interessato e dell'impatto sui diritti derivanti dalla cittadinanza europea".
Sono criticate anche le cosiddette "misure compensative" del Decreto Tajani. Secondo Marinai, "tali misure non compensano l'incisione dello status, ma la presuppongono, offrendo un canale alternativo di accesso allo status che non è giuridicamente equivalente al diritto originario".
La scelta di non consultare la Corte di Giustizia
Marinai critica inoltre la decisione della Corte costituzionale di non sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Secondo la professoressa, la scelta adottata "chiude il confronto partendo dal presupposto che la distinzione tra status certificato e non certificato sia sufficiente a escludere l'applicazione del diritto europeo, senza consultare la Corte di giustizia sulla fondatezza di tale distinzione alla luce della funzione della cittadinanza europea quale status fondamentale".
Considerazioni finali
Alla chiusura di contributoMarinai elenca i punti deboli che la sentenza non affronta: “l’ampio ricorso al principio di effettività; la sottovalutazione della natura dichiarativa del riconoscimento dello status; la presunzione generalizzata dell’assenza di un nesso effettivo; la qualificazione di misure alternative come compensative, senza garantire la reale continuità dello status; la debolezza delle argomentazioni sulla prevedibilità della retroattività; e la scelta di non avviare un procedimento pregiudiziale a fronte di questioni non pienamente risolte dalla giurisprudenza europea”.
Il dibattito, dunque, è tutt'altro che concluso. I tribunali di Mantova e Campobasso hanno Udienza pubblica fissata per il 9 giugno 2026. Riguardo alla stessa legislazione. E le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono ancora in attesa di pronunciarsi — previsto entro metà giugno.
Fonte: Simone Marinai, “Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell'Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana”, Eurojus, Fascicolo n. 2 – 2026, rivista.eurojus.it. Professore associato di Diritto dell'Unione Europea, Università di Pisa.






































