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Decreto discriminazione: figli minorenni e violazione del principio di uguaglianza

Articolo dell'avvocato Andrew Montone: La nuova legge limita la cittadinanza ai figli di italiani nati all'estero e crea incertezza giuridica.

Decreto discriminazione: figli minorenni e violazione del principio di uguaglianza | Immagine: AI
Decreto discriminazione: figli minorenni e violazione del principio di uguaglianza | Immagine: AI

da Andrea Montone *

Il 28 marzo 2025, la comunità mondiale di origine italiana è stata sorpresa dalla pubblicazione del decreto legge 36/2025 da parte del Consiglio dei ministri dall'Italia. Il decreto è stato approvato a porte chiuse e senza previa discussione pubblica. Questa tempesta di marzo rappresenta un drastico cambiamento nel modo in cui l'Italia riconosce i suoi cittadini all'estero, creando una rottura nella continuità di oltre 150 anni di storia tra Brasile e Italia, così come con altre nazioni che hanno accolto immigrati italiani.

Uno degli aspetti più allarmanti del decreto 36/2025 è la discriminazione tra i figli minori nati in Italia e quelli nati all'estero. Secondo il testo del decreto, la trasmissione della cittadinanza sarebbe limitata alla seconda generazione, richiedendo che il genitore o l'ascendente di primo grado sia nato in Italia, oppure che risieda in Italia da almeno due anni.

Questo criterio territoriale ignora completamente la realtà sociale ed economica che motiva la mobilità internazionale delle famiglie italiane. La scelta dei genitori italiani di risiedere all’estero comporta fattori complessi legati alle opportunità professionali, alle migliori condizioni salariali e alla ricerca del benessere familiare e non dovrebbe tradursi in una discriminazione nei confronti dei figli.
Sebbene il decreto stabilisca che le domande già presentate continueranno a essere esaminate, crea un grave problema tra i minori già inclusi nel processo e una donna incinta che aspetta un figlio, mettendo a repentaglio il diritto del minore alla cittadinanza italiana, accanto ai suoi genitori e fratelli. Questa distinzione viola direttamente il principio di ragionevolezza, che funge da vettore di interpretazione costituzionale e da aspetto del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il principio di ragionevolezza richiede che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni razionalmente fondate e proporzionate. Nel caso in esame, non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una disparità di trattamento tra fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, creando una situazione in cui alcuni avranno diritto alla cittadinanza italiana e altri no, sulla base della sola data di nascita in relazione alla pubblicazione del decreto.

È importante sottolineare che, dall'istituzione della competenza del Tribunale di Roma (modificata il 22 giugno 2022, a 26 tribunali dotati di Corte d'Appello), la raccomandazione dei giudici è stata quella di lasciare i minori alla fase di trascrizione, accelerando l'analisi dei procedimenti poiché l'accertamento (riconoscimento) dei figli minori dipendeva direttamente dal riconoscimento dei genitori, e sia i Comuni che i Consolati procedevano automaticamente a tale trascrizione senza che i minori dovessero costituirsi parti in giudizio. Tale prassi è stata costantemente seguita fino all'entrata in vigore del Decreto 36/2025.

Come evidenziato dal professor Vincenzo Zeno-Zencovich, in un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Dubbio” il 2 aprile 2025, “con un decreto legge denominato ‘catenaccio’ – come non si vedeva dai tempi del Covid – pubblicato ed entrato in vigore a mezzanotte, il Governo ha profondamente modificato la disciplina della cittadinanza italiana. Lo studioso sottolinea che la norma abbandona l’antica tradizione, prima romanica e poi medievale, e unitaria, dello ius sanguinis, per adottare quella divergente dello ius soli.

La natura dichiarativa dello status civitatis e i suoi principi giuridici
Per comprendere appieno l'impatto di questa nuova normativa, è necessario rivisitare i concetti giuridici fondamentali. La cittadinanza italiana, status civitatis, non viene concessa, ma piuttosto riconosciuta. Si tratta di un diritto preesistente, basato sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), presente fin dal diritto romano ed espressamente sancito nel Codice Civile italiano del 1865, tuttora in vigore.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana, o *accertamento*, è meramente la dichiarazione di una condizione già esistente dalla nascita. La giurisprudenza italiana ha costantemente ribadito questa caratteristica attraverso numerose decisioni che consolidano l'idea che il riconoscimento dello stato di figlio non presuppone un vero e proprio conflitto di interessi tra le parti, a differenza di quanto avviene per altri giudizi sullo stato civile.

Tale diritto si caratterizza per due proprietà fondamentali che la giurisprudenza italiana ha consolidato attraverso diverse pronunce:

  1. Originalità: la cittadinanza esiste indipendentemente dal riconoscimento formale, essendo insita nel legame di sangue.
  2. Imprescrittibilità: il diritto alla cittadinanza non si estingue nel tempo e non è soggetto a date di scadenza.
    Sentenza n. 8102/2016, pubblicata il 21 aprile 2016 dal Tribunale di Roma, ha stabilito che “lo status di cittadinanza deve essere riconosciuto giudizialmente (e anche indipendentemente da una esplicita dichiarazione di volontà dell’interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione, dati i caratteri di assolutezza, originalità, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis”.
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che «anche per situazioni anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, soggetto a tutela giurisdizionale in ogni momento qualora la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale».
    Più di recente, in Corte di Cassazione, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022, il diritto alla cittadinanza è stato definito come diritto soggettivo e imprescrittibile, acquistabile a titolo originario dalla nascita e soggetto a tutela giudiziale in ogni tempo sulla base della semplice prova del fatto acquisitivo integrato dalla nascita di cittadino italiano.
    Come sottolinea Giuseppe G. Floridia nel suo studio su Diritto Interno e Diritto Internazionale, nell'ordinamento giuridico italiano esiste una chiara gerarchia di norme. Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), recepita nell’ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991, hanno valore di norma interpositiva, collocandosi tra la legge ordinaria e la Costituzione, come stabilito dalla sentenza n. 349/2007 della Corte Costituzionale.

Il paradosso dell'emigrazione italiana e il decreto

Paradossalmente, il decreto penalizza famiglie che spesso sono state costrette a lasciare l'Italia proprio a causa della mancanza di opportunità economiche. Come evidenziato dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) nel suo rapporto 2022 “Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente”, nel 131.000 sono oltre 2021 i cittadini italiani che hanno lasciato il Paese, il 41% dei quali giovani tra i 18 e i 34 anni, alla ricerca di migliori opportunità all’estero.

Un fenomeno ben documentato è la “fuga di cervelli” italiana. Secondo l’articolo della professoressa Claudia Di Giorgio, pubblicato sulla piattaforma dell’Università Bocconi nel gennaio 2023, “nel caso in cui il flusso netto di capitale umano altamente qualificato sia fortemente sbilanciato in una sola direzione, il danno è più grave, poiché rappresenta una perdita di risorse umane per il Paese di origine”.

Il professore conclude che "la fuga dei cervelli sta aumentando e peggiorando, siamo passati dall'essere un sintomo di una malattia a diventare una malattia autonoma. Per questo chiunque si occupi di fuga dei cervelli teme da tempo che l'Italia sia un Paese destinato al declino".

Questo esodo di giovani italiani è particolarmente pronunciato nei piccoli comuni e nelle regioni del Sud Italia. Secondo il rapporto “Italiani nel mondo” della Fondazione Migrantes (2023), nel 5,9 erano iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) oltre 2022 milioni di cittadini italiani, pari a quasi il 10% della popolazione.

Il fenomeno dell'emigrazione giovanile è significativo: come riportato dal Corriere della Sera in un articolo del 9 marzo 2025, "in 13 anni – dal 2011 al 2023 – circa 550 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero. Circa 172 sono tornati, generando un saldo negativo di 377". Le motivazioni sono chiare: "Il 28% lo fa per necessità e il 23% per scelta. Tra i primi, molti cercano migliori opportunità di lavoro (26,2%) e una migliore qualità della vita (23,2%)".

Questo esodo ha un impatto economico misurabile: la Fondazione ha calcolato l'impatto della perdita di questo capitale umano in una perdita di 133,9 miliardi di euro in 13 anni: 22,9 miliardi per la Lombardia, 14,5 per la Sicilia e 12,5 per il Veneto. Nel biennio 2021-2022 il valore annuo del capitale umano in uscita dall’Italia è stato di 8,4 miliardi di euro.

La distinzione basata sul luogo di nascita contraddice direttamente l'articolo 3 della Costituzione italiana, che garantisce il principio fondamentale di uguaglianza, nonché i principi sanciti dalla Convenzione di New York.

Il decreto crea, in pratica, due distinte categorie di figli di cittadini italiani, basandosi esclusivamente sul luogo di nascita, cosa che la giurisprudenza italiana ha già superato in altri contesti. La Corte Costituzionale, nella sua emblematica sentenza n. 30/1983, aveva già abolito la distinzione tra figli legittimi e naturali, affermando che “lo stato giuridico dei figli non può essere oggetto di discriminazione”.

Se un'assurdità del genere venisse approvata, essa caratterizzerebbe l'eugenetica geografica, distruggendo i discendenti degli italiani nati all'estero che non potranno trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti. Si crea una gerarchia tra i discendenti degli italiani in base al luogo di nascita o di residenza, violando il principio fondamentale della dignità umana, poiché disconosce l'identità italiana dei discendenti degli emigranti sulla base di un criterio territoriale artificiale.

Lo status dei figli minori e l'accordo: vittime innocenti di una politica crudele

L'aspetto più inquietante del decreto è il modo in cui colpisce i figli minorenni. Nella mia pratica, ho visto quattro categorie di bambini che si troveranno in una situazione di limbo legale:

• Bambini già nati ma non inseriti nei procedimenti amministrativi
• Minorenni assenti dal procedimento giudiziario instaurato prima del decreto
• Quelli nella fase di trascrizione i cui nomi non sono apparsi nella frase
• Bambini non ancora nati, creando la situazione assurda in cui, nella stessa famiglia, alcuni bambini avranno la cittadinanza e altri no.

Sebbene il decreto stabilisca che le domande già presentate continueranno a essere esaminate, crea un grave problema tra i minori già inclusi nel processo e una donna incinta che aspetta un figlio, mettendo a repentaglio il diritto del minore alla cittadinanza italiana, accanto ai genitori e ai fratelli. Questa distinzione viola direttamente il principio di ragionevolezza, che funge da vettore per l'interpretazione costituzionale e da aspetto del principio di uguaglianza.

Questa situazione si scontra direttamente con il principio dell’interesse superiore del minore. (interesse superiore del bambino), riconosciuto a livello internazionale come parametro fondamentale per le decisioni che riguardano i minori. Come rileva il giurista S. Galante nello studio “L'interesse concreto del minore nell'accertamento dello status filiationis” (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, 3/2019), “l'interesse superiore del minore costituisce oggi il principale criterio guida di tutta la normativa relativa allo status giuridico dei minori”

La situazione dei nascituri è particolarmente grave, poiché viola non solo il principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione), ma anche il citato principio di ragionevolezza, che esige che le norme giuridiche siano razionalmente giustificabili. La Corte Costituzionale italiana ha più volte affermato che tale principio costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore. La discriminazione è ingiustificata e irragionevole quando tratta in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche. Il nascituro di genitori italiani, che sarebbe stato incluso nel procedimento se fosse nato prima della pubblicazione del decreto, si trova in una situazione sostanzialmente identica a quella dei suoi fratelli e non è ragionevole un trattamento diverso.

Particolarmente allarmante è la situazione che il decreto crea per i figli minorenni di italiani nati all'estero, che si troverebbero nell'assurda situazione di aver bisogno di un permesso (autorizzazione) per stare con i propri genitori in Italia. Questa norma burocratica nei confronti dei figli dei cittadini, che verrebbero trattati come stranieri nel loro Paese d'origine, rappresenta una rottura irragionevole del legame familiare e una chiara violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e unità familiare. Si crea così una situazione del tutto irragionevole, in cui bambini e adolescenti verrebbero sottoposti allo stesso regime giuridico degli stranieri nel Paese in cui i loro genitori hanno pieni diritti di cittadinanza, creando una discriminazione ingiustificata all'interno dello stesso nucleo familiare.

I figli minorenni hanno il diritto, come stabilito dal codice civile italiano, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione e assistenza morale da entrambi e di conservare relazioni significative con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Inoltre, il Codice civile italiano, all'articolo 320, stabilisce chiaramente che i genitori sono responsabili dei figli nati e non ancora nati in tutti gli atti della vita civile. Il decreto 36/2025, impedendo il riconoscimento della cittadinanza a più figli minorenni, compromette questo equilibrio.

Domande sulla legittimità costituzionale del decreto

L'utilizzo dello strumento del decreto-legge per introdurre una modifica così radicale nella normativa sulla cittadinanza italiana solleva seri dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento. L'articolo 77 della Costituzione italiana limita l'uso dei decreti-legge ai casi straordinari di necessità e urgenza.

L'atto d'urgenza nel caso di specie è frontalmente incostituzionale a causa del difetto di forma, che dovrebbe essere discusso razionalmente da coloro che hanno l'autorità originaria per discutere di tale materia, potendo un altro potere esercitare un'altra autorità solo in casi eccezionali, come l'uso di un decreto legislativo (misura provvisoria in Brasile) in virtù del principio di pesi e contrappesi, che non è presente in una materia così delicata come la cittadinanza, che coinvolge questioni come la dignità umana, i diritti fondamentali e personalizzati dell'individuo.

La giurisprudenza costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 171/2007, ha stabilito che la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza costituisce vizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale ha affermato che l'abuso del decreto-legge, quando siano manifestamente insussistenti i presupposti della straordinaria necessità e urgenza, costituisce violazione di un precetto costituzionale.
Come afferma il professor Zeno-Zencovich nella sua analisi pubblicata il 2 aprile 2025, è particolarmente grave che i “bambini non italiani, che alimentano centinaia di circoli e istituzioni caritatevoli nell’amore per la patria lontana, ora vestano i panni della matrigna ostile e ripugnante”.

Conclusione

Il decreto 36/2025 rappresenta una svolta nella storia del riconoscimento della cittadinanza italiana, sancisce un'ingiustificata discriminazione tra i figli minori nati in Italia e quelli nati all'estero. Limitando la trasmissione della cittadinanza alla seconda generazione e creando ostacoli al riconoscimento dei figli minori già nati, il decreto contravviene ai principi fondamentali del diritto italiano e internazionale.

Il carattere dichiarativo, originario e imprescrittibile del riconoscimento della cittadinanza, sancito da oltre 150 anni, viene messo in discussione da un decreto legge che, oltre alla sua discutibile legittimità costituzionale, crea una brusca rottura nei legami storici, sociali e culturali che uniscono l'Italia alle comunità di discendenti sparse nel mondo.

Come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25317/2022, il diritto alla cittadinanza è “un diritto soggettivo e imprescrittibile, acquisito a titolo originario dalla nascita e soggetto a tutela giurisdizionale in ogni tempo”. Questa consolidata interpretazione giurisprudenziale viene ignorata dal decreto 36/2025, che cerca di creare restrizioni retroattive a un diritto che, per sua stessa natura, non è soggetto a limitazioni temporali.

È urgente rivedere questa normativa, che deve tenere conto anzitutto dei principi di uguaglianza, di non discriminazione e del superiore interesse del minore, oltre che del rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana. La cittadinanza non è un privilegio da concedere secondo criteri arbitrari di luogo di nascita, ma un diritto fondato sul legame di sangue che unisce generazioni di discendenti alla terra dei loro antenati.
Le famiglie interessate da questo decreto devono continuare ad avere fiducia nel sistema giudiziario italiano, in particolare nella Corte Costituzionale.

La tradizione giurisprudenziale italiana si è dimostrata coerente nel difendere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, soprattutto quando si tratta di tutelare i diritti inalienabili della persona umana e di garantire l’uguaglianza tra i cittadini. Come dimostrato nel corso di questo studio, esistono solide basi giuridiche per dichiarare incostituzionale il decreto legge 36/2025 e vi sono ragioni per credere che la Corte costituzionale, quando chiamata a pronunciarsi, dovrebbe ristabilire l'ordinamento giuridico violato da questa misura legislativa intempestiva e discriminatoria, riportando così allo spirito di rinnovamento e continuità del classico di Tom Jobim, Águas de Março.

Riferimenti

CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza n. 30/1983.
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza n. 171/2007.
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. Sentenza n. 349/2007.
CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA, Sezioni Unite. Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009.
CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA, Sezioni Unite. Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022.
DI GIORGIO, C. Una generazione permanente? Me la sono cavata con i cervelli dall'Italia. Università Bocconi, gennaio 2023. Disponibile all'indirizzo: https://matematica.unibocconi.eu/articoli/una-generazione-perduta-la-fuga-dei-cervelli-dall%E2%80%99italia
FONDAZIONE MIGRANTE. Rapporto Italiani nel mondo 2023. Roma: Tau Editrice, 2023. Disponibile su: https://www.migrantes.it/rapporto-italiani-nel-mondo-2023/. Accesso effettuato il: 10 aprile. 2025.
GALANTE, S. L'interesse concreto del minore all'accordo sullo stato di filiazione. Osservatorio nazionale dei diritti della famiglia, v. 3, p. 45, 2019.
ISTAT. Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente. Roma: Istituto Nazionale di Statistica, 2022. Disponibile su: https://www.istat.it/it/archivio/274692. Consultato il: 11 aprile 2025.
SCRITTURA DI ECONOMIA. Giovani in fuga dall'Italia, altri 100 mila in un anno all'estero (e solo un terzo è un tornado). Corriere della Sera, 9 marzo 2025. Disponibile su: https://www.corriere.it/economia/lavoro/25_marzo_09/giovani-in-fuga-dall-italia-oltre-100-mila-in-un-anno-vanno-all-estero-e-solo-un-terzo-e-tornato-9bc9f24d-8b66-4e8c-ad64-9c89ebcedxlk.shtml
REPUBBLICA ITALIANA. Decreto legislativo n. 51/1998, che ha dato attuazione alla legge n. 254/1997 sull'istituzione del giudice unico di primo grado. Disponibile su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/03/20/098G0100/sg. Consultato il: 10 aprile. 2025.
TRIBUNALE DI ROMA. Sentenza n. 8102/2016, pubblicato il 21 aprile 2016.
ZENO-ZENCOVICH, V. Il DL Cittadinanza che discrimina pure gli italiani del Sudamerica. Il Dubbio, 2 aprile 2025.

Andrea Montone è un avvocato specializzato in cittadinanza italiana, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Ordine degli Avvocati Portoghese e all'Ordine degli Avvocati Brasiliano. Attualmente lavora presso Studio Legale Piccolo, in Italia, concentrandosi su immigrazione e cittadinanza.

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