La bozza di un disegno di legge – svelato questo giovedì 27 – che mira a limitare le richieste di riconoscimento Cittadinanza italiana per discendenza sarà discusso questo venerdì 28, durante una riunione del Consiglio dei ministri convocati con urgenza. La riunione è prevista per le 11:XNUMX (ora locale). Roma), secondo Convocazione del Consiglio dei Ministri.
Il testo, ottenuto da Italianismo, propone la centralizzazione e il controllo rigoroso delle richieste presentate dai maggiorenni residenti fuori dall’Italia. L'analisi dei processi non verrebbe più svolta dai consolati, ma da un nuovo organismo collegato al Ministero degli Affari Esteri (MAECI).
La proposta impone un limite annuale e la centralizzazione nel MAECI
Secondo la bozza (leggere sotto), a partire dal 01/01/2027, le domande dovranno, in caso di approvazione della Legge, essere inviate per posta alla nuova sede del MAECI, con tempi di evasione fino a 48 mesi. La comunicazione con il candidato avverrà esclusivamente tramite e-mail.
Il numero di domande accettate all'anno non può superare le tariffe totali applicate dai consolati nel 2024. Fino alla fine del 2025, i consolati continueranno a ricevere domande, ma con limite proporzionale al numero di casi conclusi nell'anno precedente.
Il governo giustifica la misura come riorganizzazione
Il progetto prevede l'assunzione di solo 85 server e un investimento pubblico di oltre 9 milioni di euro tra il 2026 e il 2028. La giustificazione ufficiale è quella di riorganizzare i servizi offerti ai cittadini e alle aziende all'estero. Tuttavia, la misura è vista dagli analisti come una risposta – punitivo, pregiudizievole e incostituzionale – all'elevato volume di richieste, soprattutto dal Sud America.
I minori, figli di cittadini italiani già riconosciuti, continueranno a essere assistiti dai consolati, senza modifiche alla procedura.
Punti principali del disegno di legge
- I Consolati continueranno ad analizzare le pratiche ricevute fino alla fine del 2025, rispettando il tetto proporzionale delle pratiche completate nell'anno precedente.
- Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza per oltre l'età cessa di essere di competenza dei consolati.
- Un nuovo ufficio di livello esecutivo verrà creato presso il MAECI un ufficio per analizzare queste richieste.
- La documentazione deve essere inviata esclusivamente per posta, con spese a carico del ricorrente.
- Il governo può assumere aziende specializzate per scansionare e memorizzare le richieste.
- A la comunicazione con il richiedente sarà interamente digitale, e il riconoscimento sarà comunicato al comune e al consolato competente.
- Il periodo massimo di analisi sarà 48 mese.
- Il numero degli ordini sarà limitato al totale di tariffe applicate nel 2024 dai consolati.
Leggi la bozza completa del disegno di legge
Progettazione di una normativa correlata alla manovra di finanza pubblica fino al 2025, denominata “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e la stampa all’estero”
Capo I
Disposizioni sulla cittadinanza, l'incorporazione e la legalizzazione
Art. 1
Modifica della procedura di rinnovo della cittadinanza per i residenti all'estero
1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Arte. 10
Cittadinanza italiana
1. Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 2, 3, 4 e 6, il responsabile dell'ufficio console:
a) assicura il mantenimento dello status di cittadini in assenza di persone precedentemente registrate come tali, residenti nella cerchia di registrazione;
b) può esentare il possessore della cittadinanza italiana dalle minoranze residenti nell'anagrafe, figli di cittadini precedentemente iscritti come tali;
c) eliminare il certificato di cittadinanza dai documenti di cui alle lettere a) e b).
2. Fatta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria e le indagini, la richiesta di rinnovo del titolo di cittadinanza italiana da parte di soggetti residenti all'estero è presentata ad un ufficio di direzione generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente all'ambito di competenza che, nel primo periodo e in tutti i casi risultanti dalla trascrizione degli atti di stato civile e dalla prima iscrizione anagrafica, l'ufficio è a capo della struttura dirigenziale dell'Esercito Supremo e può essere conferito con il presente decreto rispettivamente all'autorità o all'ufficio console e al capo dell'ufficio console.
3. La richiesta di cui al comma 2, conforme alla documentazione prescrittiva contenuta nella lettera originale e alla prova dell'avvenuto esercizio dei diritti di cui al comma 1, è presentata esclusivamente tramite il canale postale, fatte salve le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale o del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le spese di spedizione e i relativi costi di servizio sono a carico dello sviluppatore. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può affidare ad uno o più operatori servizi specializzati per la distribuzione, la conservazione, la digitalizzazione e l'archiviazione del dominio e ogni altra attività propedeutica alla definizione dello stesso, con oneri post-addebito all'utente.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le comunicazioni tra gli uffici di cui al comma 2 e quest'ultimo sono effettuate esclusivamente per via telematica. La notifica al destinatario si intende effettuata al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella richiesta. Lo sviluppo della cittadinanza viene comunicato al comune e agli uffici amministrativi competenti. Le spese per la restituzione della documentazione originale conformemente alla richiesta sono a carico dell'autore.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° giorno del secondo anno solare successivo all'entrata in vigore della presente disposizione. Negli anni successivi alla data del primo periodo, il cui ufficio, ai sensi dell'articolo 2, dispone di un numero massimo annuo di richieste di rinnovo della cittadinanza non superiore al numero di richieste per le quali, tra il 1° e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, gli uffici di consulenza hanno diritto di rischio ai sensi dell'articolo 7-bis della tariffa allegante il presente decreto.
6. Gli uffici elaboreranno per primi la richiesta di informazioni a partire dalla data di cui al punto 5, primo periodo. Entro la data intermedia, ciascun ufficio richiederà un numero annuale di domande di rinnovo della cittadinanza da parte di soggetti non superiori alle procedure di rinnovo della cittadinanza completate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione. Il numero massimo dei quali nel secondo periodo non è mai inferiore a cento.
7. Il termine per la conclusione delle procedure di cui ai punti 2 e 6 è di quaranta mesi.».
2. A partire dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sarà aumentata di 2 unità per la direzione generale, di 30 unità per l'area dei dipendenti pubblici e di 55 unità per l'area degli assistenti. Il futuro Ministro è autorizzato ad assumere l'incarico per l'anno 2026, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo di 30 unità nell'ambito dei dipendenti pubblici e di 55 unità nell'ambito degli assistenti.
3. Nell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il numero degli uffici di direzione generale, dei vicedirettori generali/direttori centrali e degli uffici di direzione non generale è aumentato rispettivamente di una, una e cinque unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, è disposto il corrispondente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 1, della legge 640 dicembre 30, n. 2024, si applicano le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), la parola «in proporzione ai contributi di rischio» depressione del sonno;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-a) per un aumento del 25 per cento dei finanziamenti per il personale non dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale";
c) la lettera b) il numero «50» è sostituito dal seguente: «25'.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono autorizzati:
a) la spesa annuale di 4.253.494 euro da sostenere a partire dal 2026 per l'attuazione dei comitati 2 e 3;
b) di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a partire dal 2027 per la formazione del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a partire dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla presente legge;
d) la spesa annua di 4 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 per gli oneri patrimoniali derivanti dall'istituzione della sede di cui alla lettera c).
Art. 2
Disposizioni relative alla legalizzazione dei beni esteri
1. L'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dopo la parola: «legalizzato da rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero» Ho aggiunto quanto segue: «, prima della legalizzazione, che avviene sotto l'azione delle autorità locali competenti.'.
Art. 3
Disposizioni in materia di trascrizione degli italiani residenti all'estero
1. Tutti i diritti riservati. 27 ottobre 1988, n. 470, si applicano le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, la parola: «e premere il Ministero degli Affari Interni» depressione del sonno;
2) al comma 2, la parola: «Le anagrafie delle comunità sono costitutive» sono sostituiti dai seguenti: «L'ARIA è costitutiva";
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
««2-a. L’AIRE costituisce parte integrante dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita dall’articolo 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-ter. Le integrazioni anagrafiche alla presente legge vengono effettuate nell'ANPR.";
4) al comma 3, la parola: «del comune stesso» sono sostituiti dai seguenti: «dal comune di iscrizione all'AIRE";
5) i punti 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7, la parola: «Ne ho 4 e 5 qui» sono sostituiti dai seguenti: «di cui al comma 5";
7) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Non ci sono altri testi scritti negli anagrammi di questo articolo:
a) i cittadini tenuti a svolgere attività lavorative;
b) il personale della pubblica amministrazione invitato a prestare servizi al pubblico e le persone con esso conviventi devono darne comunicazione alle autorità locali in conformità alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificare e conformarsi alle prescrizioni della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano la rappresentanza permanente dell'Unione europea o delle organizzazioni internazionali;
c) dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo delle scuole collocati all'esterno dell'istituto scolastico e inviati presso di esso nell'ambito delle attività scolastiche svolte fuori dal territorio nazionale;
d) quelli dipendenti dalla regione e dalla provincia autonoma sono assegnati alle prestazioni degli uffici collegiali di medicina istituzionale ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
e) il personale civile e militare che fruisce di indennità per servizi resi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 1808 del Codice dell'ordinanza militare, o del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO;
g) la persona convivente con i cittadini ai quali si applicano le lettere c), d), e) ed f), ai quali si applicano i seguenti criteri.
9-bis. La descrizione nel presente articolo è facoltativa per i cittadini che mantengono o stabiliscono la residenza fiscale in Italia e che prestano attività lavorativa all'estero per l'Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i contributi di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.";
8) i punti 10 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» depressione del sonno;
2) alla lettera b), la parola: «o dall'analogia di cui al punto 4 dell'articolo 1» depressione del sonno;
3) la lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) a seguito della trascrizione dell'atto di nascita perpetuo degli uffici di conforto ai sensi degli articoli 17 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;";
c) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «, di cui alla norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» depressione del sonno;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «dovuto» è sostituito dal seguente: «tre";
d) L'articolo 5 sostituisce il seguente:
«Arte. 5 – 1. Gli ufficiali anagrafici che seguono le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni degli articoli 2, 3 e 4 non danno comunicazioni tra quattro o più uffici console competenti.";
e) all'articolo 6:
1) al comma 6, la parola: «dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituiti dai seguenti: «dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71";
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il provvedimento o, in mancanza, la registrazione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, è comunicato entro cento giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, nel caso di trasferimento dell'altra registrazione, all'ufficio consolare dell'anagrafe di origine.";
3) il comma 8 è abrogato;
f) nell'articolo 7, comma 1, paragrafo, la parola: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituiti dai seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e la parola: «e quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» depressione del sonno;
g) L'articolo 8 sostituisce il seguente:
«Arte. 8 – 1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua ogni anno il censimento della popolazione italiana residente all’estero, secondo la metodologia definita dall’Istituto stesso.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente allo Stato i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, secondo quanto previsto dalle tabelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e registra negli annali i cittadini italiani residenti all'estero.
3. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento utilizzate ai fini dell'aggiornamento delle schede consiliari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e le anagrafie degli italiani residenti all'estero.
4. Le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani ivi residenti sono perfezionate secondo quanto previsto dalle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.";
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19, comma 2, sono abrogati.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, si applicano le seguenti modifiche:
a) gli articoli 4, 5, 6, commi 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero degli Affari Interni e» Sono sopraffatto.
Capo II
Disposizioni in materia di passaporti e validità delle carte d'identità per l'emigrazione
Art. 4
Adattamenti della disciplina in materia di passaporti
1. La legge 21 novembre 1967, n. 1185, contiene le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5:
1) la parola è la seguente: «principiante,» è soppresso;
2) alla lettera a) la parola «e, in alcuni casi, dalle guardie di frontiera agli italiani all'estero» depressione del sonno;
3) alla lettera b) la parola «dare rappresentanti diplomatici e confortanti» sono sostituiti dai seguenti: «degli uffici previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71";
b) all'articolo 6, lettera a), la dicitura: «oppure, in caso di dubbio, al comando locale dei carabinieri o al comune, o ancora, quasi esclusivamente, agli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» depressione del sonno;
c) all'articolo 9, la prima frase è abrogata;
d) L'articolo 13 sostituisce il seguente:
"Arte. 13
1. Chiunque rischi o subisca il furto del passaporto in Italia è tenuto a segnalarlo tempestivamente e immediatamente alle competenti autorità di pubblica sicurezza.
2. Chiunque rischi o comprovi il furto di un passaporto straniero deve presentare una denuncia tempestiva e accurata all'autorità di polizia locale, che inoltrerà la questione all'autorità competente per il ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 5. In caso di impossibilità o di prova difficile, sarà necessario presentare la denuncia all'autorità di polizia locale, una denuncia di furto o frode deve essere presentata all'ufficio competente per il ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
3. Chiunque rischi o comprovi il furto del passaporto e abbia presentato la relativa denuncia per ottenere il furto di un nuovo passaporto.";
e) all'articolo 14, dopo il punto 3, aggiungere quanto segue:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o nel territorio sterile in cui il passaporto è utilizzato, l'autorità cui si applica l'articolo 5 non può esigere, su richiesta del genitore o del tutore, un certificato di viaggio, prima dell'acquisizione di detto certificato o dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.";
f) L'articolo 15 contiene le seguenti modifiche:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) descrivono le caratteristiche essenziali del titolare e non contengono una fotografia della dichiarazione;";
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) reca la firma del titolare;
b-ter) contiene nel suo microprocessore applicativo i dati di cui alla lettera a), la fotografia, l'impronta digitale e ulteriori dati identificativi del titolare, come definiti dalla normativa nazionale o europea.";
g) nell'articolo 16 la formulazione: «fotografia autenticata» sono sostituiti dai seguenti: «una fotografia";
h) all'articolo 18, comma 3, la parola «il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1 sono determinati» sono sostituiti dai seguenti: «il contributo di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato. Il costo del libretto è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 7-quarto comma, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
i) all'articolo 19, la lettera a) è soppressa;
l) L'articolo 20 è abrogato;
m) dopo l'articolo 23 la parola «DISPOSIZIONI PENALI» sono sostituiti dai seguenti: «SANZIONI";
n) all'articolo 24:
1) come prima parola: «è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la modifica della pena dal decimo al centesimo» sono sostituiti dai seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro, salvo che il fatto costituzionale sia corretto";
2) secondo la parola: «dai venticinquemila gratuiti ai trecentomila gratuiti se il passaporto» sono sostituiti dai seguenti: «da 250 euro a 3.000 euro, se il passaporto o altro documento equivalente»;
3) nella terza frase la parola: «dal libro di 50 anni al libro di 50 anni» sono sostituiti dai seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e la lettera «c)» è sopraffatto.
o) L'articolo 25 è abrogato.
2. Articolo 7-quartiere di vicissitudine, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo la parola: «Ministro dell'Interno» si aggiungono i seguenti: «, con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale'.
Art. 5
Disposizioni relative alle carte d'identità valide per il Paese
1. L'articolo 3, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con decreto regionale 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola «internazionale» Ho aggiunto quanto segue: «, a meno che non vi sia una condizione che legittimi il denaro o il periodo del passaporto. Sulla carta d'identità che non costituisce titolo valido per il Paese viene apposta la dicitura “documento non valido all'estero”.'.
Capo III
Disposizioni organizzative e finali
Art. 6
Accordi organizzativi
1. Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applicano le seguenti modifiche:
a) Articolo 1, primo periodo, dopo la parola "attività nazionali all'estero» vengono inseriti i seguenti, «, per promuovere la crescita economica nazionale attraverso il sostegno allo sport e alle truffe esoteriche";
b) Articolo 16:
1) nella seconda frase, la parola «Dillo per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» vengono soppressi e alla fine viene aggiunto il seguente punto: «La presente disposizione non si applica al Direttore generale competente per gli affari amministrativi e patrimoniali e al capo dell'ufficio del Direttore generale, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.";
2) nel terzo comma, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
3) nella quarta virgola, la parola: «per le questioni legali si occupano delle controversie diplomatiche» sono sostituiti dai seguenti: «competente per le questioni legali e quelle";
4) nella quinta virgola, la parola «sono conferiti da un ministro plenipotenziario in una direzione generale» sono sostituiti dai seguenti: «, il capo del servizio competente per gli affari giuridici, il vice capo del protocollo, il vice ispettore generale e il capo dell'unità del segretariato generale sono conferiti dal ministro plenipotenziario";
c) all'articolo 107, primo periodo:
1) alla lettera b), la parola «di funzioni di specializzazione per quelle specializzazioni» sono sostituiti dai seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) specializzazione per dipendenti specializzati;
2) commerciale, consolare, responsabile dell'ufficio annullamenti consolare o rappresentante diplomatico aggiunto per i dipendenti non specializzati";
2) alla lettera e), la parola «Sedi individuare nel decreto del Ministro degli affari esteri le disposizioni del quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituiti dai seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto ai sensi dell'articolo 101, quinto comma, diversa da quella in cui ricade il requisito di cui alla lettera b), commi 1) e 2). Il requisito che la presente lettera e quella di cui alla lettera b), paragrafi 1) e 2) siano soddisfatte contemporaneamente a tale riguardo sono particolarmente caratteristici della critica straordinaria che l'articolo 144, primo comma, esige. Il decreto di cui all'articolo 101, quinto comma, può inoltre individuare i luoghi nei quali i provvedimenti richiesti sono, in tutto o in parte, contestualmente maturati»;
d) all'articolo 144, il terzo comma è abrogato;
e) dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:
"Arte. 157.1 (Valutazione delle prestazioni individuali)
1. L'adempimento individuale dell'obbligo contrattuale è valutato annualmente dal responsabile dell'ufficio presso il quale viene prestata la prestazione secondo la procedura prevista per il personale non dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione delle prestazioni individuali dei soggetti di cui al comma 1 e in base alle prestazioni organizzative della sede del servizio, è previsto un ulteriore trattamento economico, le cui modalità di calcolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In base a tale disposizione è autorizzata una spesa annua di 1 milione di euro, da sostenersi a partire dall'anno 2026.»;
f) La tabella 19 contiene, alla fine, le seguenti parole: «Nell'ambito dei singoli posti di funzione dei quattro livelli C e D, al personale non dirigenziale appartenente all'area di professionalità superiore possono essere assegnati l'incarico di commissario amministrativo, console e sociale, il commissario economico-finanziario e commerciale, il commissario tecnico per l'informatica e le telecomunicazioni, ovvero, se ricompreso nella famiglia della promozione culturale, l'incarico di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura o di livello non dirigenziale.'.
2. Ai segretari di legazione che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un periodo di servizio non inferiore a cinque anni nella carica diplomatica, si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 107, comma primo, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si tiene conto anche dei periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Accordo finanziario
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 1, lettera e), pari a euro 9.553.494 per l'anno 2026, euro 13.453.494 per l'anno 2027 e euro 7.453.494 per l'anno 2028, sono i seguenti:
a) quanto a euro 5.553.494 per l'anno 2026, euro 9.453.494 per l'anno 2027 ed euro 7.453.494 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti dell'attivo del fondo azionario speciale attualmente costituito, al termine del triennio finanziario 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi di riserva” dello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, nell'ambito dell'utilizzo parziale dell'attivo di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione; internazionale;
b) quanto a 4 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo di riserva speciale per il capitale sociale al termine del triennio 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi di riserva” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, nella misura in cui sia utilizzato parzialmente lo stanziamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, compreso il comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e h), e 2, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure necessarie nel rispetto dei diritti umani, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente.